Muovendo dalla rilevanza costituzionale del principio di effettività della tutela giudiziale, di cui l’esecuzione indiretta costituisce un corollario, l’analisi si sofferma sui modelli di misure regolati da altri ordinamenti giuridici e sulle caratteristiche peculiari delle misure speciali già contemplate dal nostro ordinamento nei settori della proprietà industriale e intellettuale, della difesa del consumatore, del lavoro, della famiglia e delle... (continua)
Il volume rappresenta una guida al processo esecutivo immobiliare. È in tale settore dell'esecuzione che il legislatore ha più fortemente voluto introdurre innovazioni, tratte dalla prassi in vigore in vari tribunali italiani. Tale prassi ha dimostrato come uno strumento ritenuto farraginoso ed inefficiente possa trasformarsi e adeguarsi al suo scopo: il soddisfacimento coattivo del creditore. La trattazione della materia, completa ed esaustiva, si sofferma in particolare... (continua)
In qualsiasi momento anteriore alla vendita (2), il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese (3).
Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di nove mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma (4).
L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.
(2) Secondo la giurisprudenza, la richiesta di conversione può effettuarsi anche nell'udienza di vendita, purché la vendita non sia ancora iniziata.
(3) Tale disciplina ha lo stesso fine di quello previsto dal comma terzo dell'art. 494, con la sola differenza che in tal caso, essendo già stato posto in essere il pignoramento, il debitore, con il deposito di una somma di denaro, vuole liberare le cose pignorate, sostituendo così l'oggetto del pignoramento.
(4) Rispetto alla formulazione introdotta dalla riforma del '90, il legislatore ha previsto nuovamente la possibilità per il debitore di rateizzare il pagamento, ma solo se si tratta di esproprizione immobiliare. La decadenza (nel caso di mancato versamento anche di una sola rata) è pronunciata con ordinanza e con essa si rende inammissibile una successiva istanza di conversione.
La norma è stata oggetto, in tempi brevi, di una triplice riforma: dapprima la l. 10-5-1976, n. 358 aveva consentito al debitore di effettuare una conversione con pagamento rateale; successivamente, la strumentalizzazione a fini dilatori della rateizzazione ha suggerito al legislatore un ridimensionamento dell'istituto. Infatti, la l. 26-11-1990, n. 353, abolita la rateizzazione, aveva previsto che il debitore, per ottenere la conversione, prima che il giudice determini la somma da sostituire al bene pignorato, dovesse depositare in cancelleria unitamente all'istanza, a pena di inammissibilità, una somma di denaro pari ad un quinto dell'importo del credito per cui era stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti.
La l. 3-8-1998, n. 302, infine ha conservato sostanzialmente l'assetto dato dalla riforma del '90 reinserendo la possibilità della rateizzazione, ma solo se l'espropriazione è immobiliare.
Sommario
Parte Prima: L’attuazione del credito nella prospettiva del titolo esecutivo e della par condicio creditorum. – I. La tutela del credito e la sua proiezione esecutiva. – II. Esecuzione e (tendenziale) trattamento paritario dei creditori. – Parte Seconda: Destrutturazione e depotenziamento delle parentesi cognitive e proiezione processuale esecutiva del diritto sostanziale. – I. Il problema dell’accertamento del diritto... (continua)
Quest'opera nasce con l'intento di fornire ai professionisti un fondamentale strumento che consente di comprendere facilmente tutte le problematiche inerenti alla disciplina delle esecuzioni civili e penali. In particolare, vengono riportate tutte le norme codicistiche, ogni articolo delle quali è spiegato sia con un agile ed esauriente commento che con la giurisprudenza più recente e rilevante. Ulteriore ausilio al lettore è fornito dagli utilissimi esempi pratici che... (continua)
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(continua)L'opera è aggiornata con: la L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che ha fra l'altro recato le nuove norme di modifica del Codice di procedura civile in materia di riduzione del contenzioso e di disciplina relativa all'utilizzo nel processo della posta elettronica certificata; il D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150, di riforma della semplificazione dei riti civili, che ha dettato le nuove norme procedurali per le controversie in materia di opposizione al verbale... (continua)
La materia dell'esecuzione forzata è stata oggetto di numerosi interventi legislativi che, hanno inciso, direttamente o indirettamente, su vari istituti:
- il d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28, recante l'attuazione della delega contenuta nell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in tema di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, che ha introdotto un nuova forma di titolo esecutivo;
- la legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d... (continua)
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