Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26185 del 6 dicembre 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione forzata, il potere del giudice dell'esecuzione di revocare i propri provvedimenti, ai sensi dell'art. 487 c.p.c., concorre con quello delle parti di impugnarli con opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che, qualora, proposta tale opposizione, il giudice revochi l'ordinanza opposta, l'opponente perde interesse all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, finalizzato alla rimozione del provvedimento stesso. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato l'interesse del debitore esecutato a proseguire nell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di somme pignorate, avendo il giudice dell'esecuzione, nel caso di specie, adottato un provvedimento non meramente provvisorio, ma di definitiva revoca dell'ordinanza impugnata).

(massima n. 2)

L'art. 632, secondo comma, periodo secondo, c.p.c., relativo agli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, non č riferibile al caso di assegnazione di crediti, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., nei confronti del creditore procedente (o agente in sostituzione, a norma dell'art. 511 c.p.c.), poiché l'ordinanza di assegnazione del credito chiude il processo di espropriazione presso terzi, mentre la disposizione in esame presuppone che vi sia una "somma ricavata" da distribuire, e che l'estinzione sopravvenuta ne impedisca la distribuzione, comportandone la restituzione al debitore. L'estinzione tipica della procedura esecutiva, che preceda l'assegnazione, travolge, invece, ai sensi del primo periodo dell'art. 632, secondo comma, c.p.c., gli atti gią compiuti, compreso il pignoramento.

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