Cassazione penale Sez. V sentenza n. 23796 del 24 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La differenza tra la ipotesi di bancarotta post-fallimentare disciplinata dall'art. 216 comma secondo legge n. 267 del 1942 e quella di ricorso abusivo al credito prevista dall'art. 218 della stessa legge sta nel fatto che con il primo reato vengono sanzionati i comportamenti distrattivi propri della bancarotta patrimoniale compiuti dall'imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento; con il secondo, č punito il ricorso al credito da parte dell'imprenditore non ancora fallito che, a tal fine, dissimuli lo stato di dissesto. Il reato di ricorso abusivo al credito richiede che il soggetto al quale esso viene addebitato sia, successivamente, dichiarato fallito.

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