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Articolo 218 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Ricorso abusivo al credito

Dispositivo dell'art. 218 Legge fallimentare

(1) Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito (2), anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando (3) il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre (4) anni.

La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale [28 ss. c.p.], la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

Note

(1) Articolo così modificato con d.lgs. 5/2006.
(2) Il ricorso al credito va interpretato estensivamente, come qualsiasi operazione di dare correlata ad una restituzione (prestiti, finanziamenti, ...).
(3) E' incerto se il reato, per essere integrato, necessiti di una condotta positiva del soggetto o se sia sufficiente una reticenza o una omissione.
(4) La norma in precedenza prevedeva un massimo di due anni.

Ratio Legis

La fattispecie penale oggetto della norma ha natura di reato di pericolo a dolo generico, e si ha quando l'agente ricorre al credito, pur essendo consapevole del pericolo di procurare danni ai creditori a causa della condizione di dissesto dell'impresa.
Il momento consumativo del reato, per alcuni, corrisponde al tempo e al luogo della condotta dissimulativa; per altri, è collegato alla pronuncia della sentenza di fallimento.

Massime relative all'art. 218 Legge fallimentare

Cass. pen. n. 38144/2006

Integra il reato di ricorso abusivo al credito (art. 218 L. fall.), la dissimulazione dello stato di dissesto della societā avvenuta attraverso l'utilizzo strumentale della posta debitoria e la natura parzialmente fittizia del finanziamento soci, non facilmente individuabile dalle banche.

Cass. pen. n. 23796/2004

La differenza tra la ipotesi di bancarotta post-fallimentare disciplinata dall'art. 216 comma secondo legge n. 267 del 1942 e quella di ricorso abusivo al credito prevista dall'art. 218 della stessa legge sta nel fatto che con il primo reato vengono sanzionati i comportamenti distrattivi propri della bancarotta patrimoniale compiuti dall'imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento; con il secondo, č punito il ricorso al credito da parte dell'imprenditore non ancora fallito che, a tal fine, dissimuli lo stato di dissesto. Il reato di ricorso abusivo al credito richiede che il soggetto al quale esso viene addebitato sia, successivamente, dichiarato fallito.

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Consulenze legali
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GIOVANNI Z. chiede
giovedė 28/01/2016 - Toscana
“Ho una causa per aver presentato e poi pagato ricevute bancarie senza che dietro ci fosse un rapporto commerciale. Sono imputato perché è accesso indebito al credito; è anche questo depenalizzato? Grazie della vostra sollecita risposta, cordiali saluti.”
Consulenza legale i 03/02/2016
Dalla formulazione del quesito si evince l'imputazione di un reato, che si deduce essere quello di ricorso abusivo al credito di cui all'art. 218 legge fallimentare. Ai sensi del primo comma della disposizione "Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni."
Il successivo art. 225 della l. fall. stabilisce che le pene dell'art. 218 l.fall. si applicano se l'illecito ivi previsto si è commesso dagli amministratori e direttori generali di società dichiarate fallite.

Con due recenti interventi il legislatore ha disposto la depenalizzazione di alcune fattispecie di reato. Nello specifico, si tratta dei decreti legislativi del 15 gennaio 2016, n. 7 ed 8.

Con il primo, alcuni reati previsti dal codice penale sono stati abrogati (ad es. falsità in scrittura privata, ex art. 485, ingiuria ex art. 594), mentre altri sono stati modificati (es. art. 488, [[n596c]] c.p.). Inoltre, il decreto stabilisce per una serie di illeciti (tra i quali rientrano, con fattispecie in parte riformulate, anche i reati prima abrogati) che alla loro commissione segue il pagamento di una sanzione pecuniaria civile (scopo del legislatore è, in effetti, anche quello di ridurre il carico penale giudiziario).

Con il decreto 8/2016 si è stabilita la depenalizzazione (e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria) dei reati per i quali è prevista la sola pena della multa e dell'[7def ref=6032]ammenda[/def] previsti in legge diversa dal codice penale ovvero per alcuni reati codicistici, e con esclusione di alcune categorie (es. materia urbanistica). La depenalizzazione opera anche se le fattispecie sono punite con pena detentiva nelle ipotesi aggravate (in questo casso esse sono da considerarsi fattispecie di reato autonome).
Tra gli illeciti codicistici abrogati vi sono, ad esempio, il reato di atti osceni (art. 527) e di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726); per quelli extracodicstici, tra gli altri, reati in materia di diritto d'autore.

Dall'esame dei decreti menzionati si evince che il reato di cui all'art. 218 l.fall. di ricorso abusivo al credito non rientra tra quelli depenalizzati. Dunque per esso la fattispecie sanzionatoria è da ritenersi ad oggi vigente nella sua formulazione indicata in precedenza.

Si segnala, infine, che con l'introduzione dell'art. 131 bis del c.p. ad opera del d.lgs. 28/2015 è stata prevista una causa di esclusione della punibilità per l'ipotesi di particolare tenuità del fatto e non abitualità, secondo l'accezione ed al ricorrere dei presupposti indicati dalla disposizione. Essa si applica ai reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (anch'essa da calcolarsi ai sensi della disposizione) dunque, ricorrendone le condizioni, potrà ritenersi applicabile anche al reato di cui all'art. 218 l.fall..