Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3315 del 16 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della decorrenza del termine perentorio della querela occorre che l'offeso abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto delittuoso, in maniera da possedere tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dal comma primo dell'art. 124 c.p., è da intendere la conoscenza certa del fatto, non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello soggettivo, concernente la identificazione dell'autore del reato, che è indispensabile perché la parte offesa dal reato, anche “intuitu personae”, possa fare quella scelta che la legge rimette alla sua discrezione.

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