Cassazione civile Sez. II sentenza n. 857 del 26 gennaio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, ma dalla concreta attuazione dell'attivitā di manutenzione e sorge quindi per effetto dell'attivitā gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attivitā di gestione. (Nella specie avendo il condomino ammesso di non avere pagato le quote richieste e non contestato il loro ammontare, č stata ritenuta superflua e priva di fondamento ogni altra questione, ivi compresa quella concernente la nullitā delle deliberazioni assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo emanato nei suoi confronti).

(massima n. 2)

Le formalitā di notificazione previste dall'art. 140 c.p.c., non modificate dalla nuova disciplina delle notifiche a mezzo posta di cui alla sopravvenuta legge n. 890 del 1982, non si pongono in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione; sono, infatti, idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilitā del destinatario, senza alcun pregiudizio del suo diritto di difesa e la diversitā di disciplina rispetto alle altre forme di notificazione — quali quelle previste dall'art. 149 c.p.c., e dall'art. 169 c.p.c. (nel testo fissato nella sentenza della Corte cost. n. 77 del 1972), per le quali č prevista la prova dell'indicata recezione — trova obiettiva giustificazione nella diversitā dei relativi presupposti e delle ulteriori formalitā che accompagnano la spedizione della raccomandata.

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