Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1948 del 25 maggio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Il divieto di produrre nuovi atti in cassazione non si estende alla documentazione idonea a determinare l'immediata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non potuta produrre nel giudizio di merito senza colpa, perché posteriore alla decisione ovvero per cause di forza maggiore o caso fortuito o per una nullità assoluta tale da impedirne la produzione.

(massima n. 2)

Il principio del favor rei stabilito dall'art. 2 c.p. comporta che, in caso di depenalizzazione con la trasformazione del reato in illecito amministrativo con la previsione dell'obbligo di trasmissione degli atti all'autorità competente, debba in ogni caso procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione anche quando la causa estintiva sia maturata dopo la depenalizzazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto dovesse dichiararsi estinto il reato per prescrizione con riferimento alle violazioni della normativa sulla mancata consegna al lavoratore del libretto di lavoro e del prospetto paga depenalizzate dal D.L.vo 19 dicembre 1994 n. 758 poiché l'applicazione della formula «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato» avrebbe determinato conseguenze deteriori per l'imputato derivanti dalla trasformazione del reato in illecito amministrativo).

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