Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2257 del 14 aprile 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1119 c.c. non stabilisce l'indivisibilitą assoluta delle parti comuni di un edificio in condominio, ma tale indivisibilitą subordina all'esigenza di non rendere pił incomodo l'uso della cosa comune a ciascun condomino, cioč all'esigenza che non si alteri lo stato, e, quindi, il pacifico godimento delle parti di uso comune.

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