Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16529 del 21 agosto 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione in ordine all'attendibilitą di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilitą sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacitą a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacitą a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilitą del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicitą della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilitą della dichiarazione in relazione alle qualitą personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inadeguata la motivazione di inattendibilitą delle deposizioni dei testi fondata solo sulla circostanza che essi erano «legati da rapporto di lavoro dipendente con la societą appellante» ed ha sul punto cassato la decisione impugnata).

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