Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8384 del 30 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorquando la non punibilitą o la punibilitą «a querela» (art. 649 c.p.) del reato presupposto si riferisce alla particolare qualitą (coniuge, ascendente, discendente, affine, fratello, sorella...) della persona offesa, sussiste ugualmente il delitto di ricettazione, poiché sono presenti tutti gli elementi costitutivi del «reato presupposto», alla cui realizzazione possono concorrere soggetti privi delle qualitą personali, in presenza delle quali č prevista la «non punibilitą» ovvero la «punibilitą a querela». (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale si deduceva che essendo il reato presupposto [furto commesso in danno di sorella] perseguibile a querela, non proposta, non avrebbe dovuto ritenersi sussistente il delitto di ricettazione).

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