Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7820 del 8 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La capacità richiesta per gestire il patrimonio e valutare le conseguenze degli atti di disposizione è diversa e maggiore da quella richiesta per rendersi conto di atti lesivi della propria integrità fisica. Pertanto non è contraddittoria la decisione di considerare una persona in condizioni di deficienza psichica, agli effetti del delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'art. 643 c.p., e di ritenerla, però, in condizioni di percepire le violenze alla propria persona e di riferirle in modo veritiero. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto legittima la condanna per i reati di maltrattamenti e di lesioni pronunciata in base alle dichiarazioni della parte lesa, ritenuta lucida e conscia di quanto accaduto, mentre era stata considerata nella stessa sentenza incapace di intendere e di volere al fine di affermare la sussistenza del reato di cui all'art. 643 c.p.).

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