Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13536 del 4 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra gli estremi del reato di truffa la condotta del dipendente di un istituto di credito che crei una fittizia disponibilitą bancaria a favore di un terzo, ed emetta assegni che poi sono pagati dall'istituto sull'erroneo presupposto dell'esistenza della provvista.

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