Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7922 del 6 ottobre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora sia stata contestata la truffa aggravata a nulla rileva, ai fini della procedibilitą a querela di parte ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 640 c.p., che sia stata ritenuta in sentenza l'equivalenza tra l'aggravante contestata e le attenuanti ritenute, incidendo tale valutazione soltanto sulla determinazione della pena e non sulla figura del reato originariamente contestato.

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