Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12319 del 18 settembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di truffa — nella specie in danno dell'Inam e dell'Inps — realizzato attraverso la ricezione di indebite prestazioni maturate periodicamente deve ritenersi a consumazione prolungata e caratterizzato da unicità di azione e da un evento che continua a prodursi nel tempo. Pertanto, ai fini della concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62, n. 4, c.p., si deve aver riguardo al complessivo ammontare delle indennità indebitamente percepite e non a quello delle singole prestazioni.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.