Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7091 del 17 giugno 1988

(2 massime)

(massima n. 1)

L'installazione di un radiotelefono contenente una microspia realizza la previsione delittuosa dell'art. 617 c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni telegrafiche o telefoniche) e non quella di cui all'art. 615 bis stesso codice (interferenze illecite nella vita privata), poiché tale attività è finalizzata all'intercettazione telefonica e non è «uno strumento di ripresa sonora» (quale può essere un miniregistratore) diretto a procacciare indebitamente notizie attinenti alla vita privata.

(massima n. 2)

L'installazione di un radiotelefono contenente una microspia realizza la previsione delittuosa dell'art. 617 c.p. e non quella di cui all'art. 615 bis stesso codice, poiché tale attività è finalizzata all'intercettazione telefonica e non è «uno strumento di ripresa sonora» (quale può essere un miniregistratore) diretto a procacciare indebitamente notizie attinenti alla vita privata.

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