Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35492 del 25 settembre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di inammissibilitā dell'impugnazione, la mancanza di specificitā dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria motivazione. (Nella fattispecie il ricorrente si č limitato a riproporre le stesse osservazioni giā adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale, senza indicare gli eventuali vizi nella motivazione della sentenza della Corte territoriale medesima).

(massima n. 2)

L'incapacitā della parte offesa di un abuso sessuale di testimoniare per deficienze psichiche non determina automaticamente l'inattendibilitā delle dichiarazioni accusatorie rese dalla vittima, ma impone che le stesse siano sostenute da altri elementi. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che avevano affermato la colpevolezza dell'imputato in ordine ai fatti esposti dalla parte lesa in quanto tali fatti erano corroborati da altri elementi).

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