Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 6762 del 21 marzo 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa.

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