Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8245 del 29 agosto 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto di mantenere i rami di un albero protesi sul fondo altrui (art. 896 c.c.) può costituire oggetto di servitù — potendo questa consistere, ad eccezione di quella coattiva (art. 1032 c.c.), in qualsiasi comodità, o anche mera amenità, del fondo dominante (art. 1028 c.c.) — che può esser acquistata per destinazione del padre di famiglia — pur nella vigenza del codice civile abrogato, essendo i rami visibili e permanenti — mentre non è usucapibile, potendo il proprietario del fondo costringere in qualunque tempo il vicino a tagliarli.

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