Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4486 del 7 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell'art. 73 c.p., si considerano pena unica ad ogni effetto giuridico. Ne consegue che non č consentita l'imputazione della parziale detenzione sofferta a quello, tra i reati concorrenti, che sia ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, in quanto l'espiazione č modalitā esecutiva, e non causa di estinzione della pena, e l'unico suo effetto č la riduzione della pena ancora da espiare.

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