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Articolo 73 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

Dispositivo dell'art. 73 Codice Penale

Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati(1).

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo(2).

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

Note

(1) La regola è, quindi, quella del "tot crimina, tot poenae", cioè del cumulo, che viene però temperato dai limiti massimi previsti dall'art. 78. Quindi, per chiarire, si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto viene condannato per un reato a tre anni di reclusione e per un altro a sei anni e quattro mesi di reclusione, la pena unica di conseguenza sarà di anni nove e mesi quattro di reclusione. Tale regola non è senza risvolti pratici, si pensi all'indulto (art. 174): il condono della pena non viene applicato alle singole condanne ricomprese nel cumulo dal provvedimento di unificazione, ma alla pena risultante dal cumulo.
(2) Il comma in esame è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, in quanto prevedeva la pena dell'ergastolo per il minore imputabile che avesse commesso più delitti, ciascuno punibile con la pena della reclusione non inferiore a 24 anni.

Ratio Legis

La norma risponde all'esigenza di disciplinare il concorso di reati nel caso in cui per ciascuno sia prevista una pena detentiva della stessa specie, oppure una pena pecuniaria della stessa specie.

Spiegazione dell'art. 73 Codice Penale

Qualora per nessun reato commesso sia prevista la pena dell'ergastolo (art. 72, al soggetto resosi colpevole della commissione di più reati che importano pene detentive della stessa specie (art. 18), si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Il legislatore ha dunque previsto in questi casi l'applicazione del regime del cumulo materiale, temperato a monte dai limiti massimi che la legge prevede per le pene detentive, e quindi ventiquattro anni di reclusione (in assenza di circostanze aggravanti) ex art. 23, trent'anni di reclusione in presenza di aggravanti ex art. 64 e sei anni per la pena detentiva dell'arresto ex art. 78.

Tuttavia, quando concorrano più delitti per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.

Infine, le pene pecuniarie (art. 18) si applicano tutte per intero.

Massime relative all'art. 73 Codice Penale

Cass. pen. n. 2590/2020

Nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti, per il principio della unitarietà della esecuzione, tutte le pene della stessa specie vengono eseguite contemporaneamente come pena unica cosicché, nel corso dell'esecuzione della pena cumulata, non è consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare l'estinzione per prescrizione di una di esse.

Cass. pen. n. 41641/2019

In tema di esecuzione di concorrenti pene detentive temporanee, ai fini dell'applicazione della regola di cui all'art. 73, comma secondo, cod. pen. o del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., è legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, nel valutare l'entità delle pene inflitte con più sentenze di condanna e l'eventuale superamento della soglia di ventiquattro anni di reclusione prevista dall'art. 73, comma secondo, cod. pen., non considera la porzione di pena estinta per effetto dell'applicazione dell'indulto.

Cass. pen. n. 38052/2017

All'ergastolo determinato come cumulo giuridico in sostituzione di pene detentive temporanee, ai sensi dell'art. 73, comma 2, cod. pen., non si applica, nel caso di ulteriore cumulo con titoli di condanna a pena detentiva temporanea superiore ad anni cinque, l'isolamento diurno previsto dall'art. 72, comma 2, cod. pen., giacché quest'ultima disposizione, nel fare riferimento ai delitti che "importano" la pena dell'ergastolo, ha riguardo soltanto all'ergastolo come pena direttamente prevista.

Cass. pen. n. 6560/2011

Il limite massimo di trenta anni di reclusione, previsto per il caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee, non si applica nella ipotesi in cui concorrano più delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, valendo nella specie la regola dell'applicazione dell'ergastolo.

Cass. pen. n. 1585/1994

In tema di cumulo di pene concorrenti, nel caso in cui debba farsi luogo ad applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. con riferimento ad alcune delle pene detentive temporanee concorrenti, la riduzione di pena che ne deriva deve essere operata con riguardo al cumulo materiale ex art. 73 c.p. e non al cumulo giuridico previsto dall'art. 78 stesso codice; invero il cumulo materiale, derivante dalla somma aritmetica delle pene da espiare, comprende anche le pene unificate ex art. 71 cpv. c.p. e, come tale, precede necessariamente il cumulo giuridico ex art. 78 citato, e, dunque, il limite massimo di pena previsto da tale ultimo articolo è operante solo se il cumulo materiale prevede una pena unica superiore a trent'anni di reclusione. (Fattispecie relativa alla richiesta di un condannato volta ad ottenere la riduzione di pena, risultante dall'applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p., dal tetto massimo di trenta anni ex art. 78 c.p. anziché dalla somma aritmetica delle pene).

Cass. pen. n. 4486/1994

Le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell'art. 73 c.p., si considerano pena unica ad ogni effetto giuridico. Ne consegue che non è consentita l'imputazione della parziale detenzione sofferta a quello, tra i reati concorrenti, che sia ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, in quanto l'espiazione è modalità esecutiva, e non causa di estinzione della pena, e l'unico suo effetto è la riduzione della pena ancora da espiare.

Cass. pen. n. 1074/1991

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 73 c.p. (che prevede che quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo) sollevata sul rilievo che tale norma contrasterebbe con i principi di legalità della pena e del fine rieducativo cui la stessa deve tendere, rispettivamente garantiti, il primo, dal combinato disposto degli artt. 25, comma secondo, Cost. e 1 c.p. e, il secondo, dall'art. 27, comma terzo, Cost. Non vi è infatti contrasto con il principio di legalità in quanto la pena legale non è soltanto quella prevista per le singole fattispecie penali, bensì quella risultante dall'applicazione delle varie disposizioni di legge che attraverso meccanismi diversi — quale, tra gli altri, il cumulo giuridico di pene — incidono sul trattamento sanzionatorio. Egualmente insussistente è la violazione del disposto dell'art. 27 Cost., che si assume deriverebbe dal fatto che la comminazione della pena perpetua renderebbe impossibile la rieducazione del condannato, giacché nel nostro ordinamento non vige il principio dell'inderogabilità dell'integrale attuazione della pena, sicché anche i condannati all'ergastolo, trascorso un periodo di non molto superiore a quelli previsti per coloro che siano in espiazione delle pene temporanee di più lunga durata, hanno diritto a che, verificandosi le condizioni poste dalle norme sull'ordinamento penitenziario, si valuti se la quantità di pena già espiata abbia positivamente assolto al suo fine rieducativo, con la rinuncia, condizionata o definitiva, da parte dello Stato alla sua ulteriore pretesa punitiva.

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