Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13097 del 15 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 913 c.c. pone a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che del fondo inferiore, un obbligo di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere pił gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle.

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