Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5398 del 10 maggio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della possibilità di dare lettura in dibattimento, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. dei verbali contenenti sommarie informazioni testimoniali, è necessaria la sussistenza di una situazione improbabile, verificatasi successivamente che, al momento dell'assunzione dell'atto da parte del P.M., non era prevedibile con obiettiva probabilità. (Affermando tale principio la Corte di cassazione ha ritenuto che legittimamente i giudici di merito avessero dato corso alla procedura di cui all'art. 512 c.p.p. dando lettura dei verbali contenenti sommarie informazioni rese al P.M. ora soggetti nomadi il cui allontanamento non poteva considerarsi prevedibile essendosi verificato otto mesi dopo la consumazione del delitto ed essendo i medesimi stanziati in una determinata contrada da due anni, essendosi essi resi disponibili a fornire agli inquirenti ogni utile informazione).

(massima n. 2)

La facoltà attribuita alla Corte di cassazione dall'art. 609, secondo comma, c.p.p., di decidere anche le questioni non dedotte nei motivi di appello la cui deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente, si riferisce esclusivamente a questioni di solo diritto che sorgano per jus superveniens ovvero in relazione a circostanze non emerse prima, che però siano pur sempre di diritto.

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