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Articolo 512 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

Dispositivo dell'art. 512 Codice di procedura penale

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private(1) e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare [422] quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione(2)(3).

1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240(4).

Note

(1) Il riferimento ai difensori delle parti private è stato inserito dall'art. 18, della l. 7 dicembre 2000, n. 397, in evidente sintonia con quanto previsto dall'art. 391 decies che estende il recupero probatorio, mediante lettura, agli atti di indagine posti in essere dai difensori delle parti private, nell'ipotesi di sopravvenuta irripetibilità.
(2) L'impossibilità di ripetizione si ravvisa nell'impossibilità materiale di rinnovare in giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 settembre - 20 ottobre 2020, n. 218, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), sia stato citato per essere sentito come testimone".
(4) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 2, del D.L. 22 settembre 2006, n. 259, convertito nella l. 20 novembre 2006, n. 281.

Spiegazione dell'art. 512 Codice di procedura penale

Oltre alle ipotesi di lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, di acquisizione, nei casi previsti, degli atti utilizzati per le contestazioni e di lettura delle precedenti dichiarazioni dell'imputato, il legislatore ha previsto ulteriori ipotesi di lettura.

Per quanto concerne gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, essi sono di regola inutilizzabili ai sensi dell’art. 111 comma 4 Cost. ed in ottica di tutela del principio del contraddittorio nella formazione della prova ivi sancito. A tale regola, lo stesso art. 111 pone delle eccezioni, che consentono di derogare al principio predetto.

Di tali eccezioni fanno parte quelle previste dallart. 512 e relative alle dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, al difensore nella fase delle indagini o al giudice nell’udienza preliminare. Esse possono essere lette, e divenire pertanto utilizzabili per la decisione qualora siano diventate non ripetibili per fatti o circostanze non prevedibili nel momento in cui sono state assunte.

L'effettiva valorizzazione di tali fatti e circostanze viene rimessa all'elaborazione giurisprudenziale, dato l'elasticità del concetto, ma trattasi comunque di atti diversi da quelli raccolti ab initio nel fascicolo per il dibattimento, irripetibili per loro natura. La norma in esame riguarda invece verbali di prove che in condizioni normali sarebbero acquisite oralmente, ma che per motivi accidentali sono venute meno. Ad ogni modo, l'ammissibilità della lettura dipende da una valutazione a posteriori circa le condizioni esistenti nel momento in cui l'atto è stato compiuto.

Massime relative all'art. 512 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 46080/2018

In tema di letture dibattimentali, la morte del consulente tecnico nelle more del giudizio costituisce una circostanza imprevedibile che consente, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della sua relazione.

Cass. pen. n. 43899/2018

Le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio in sede di indagini preliminari da soggetto divenuto successivamente irreperibile ed acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. hanno rilevanza probatoria a carattere secondario, con la conseguenza che non possono essere poste a fondamento della condanna in mancanza di altri elementi di prova, essendo necessario inquadrarle in un ambito più ampio nel quale non assumano rilievo decisivo o preponderante.

Cass. pen. n. 21312/2018

In tema di letture dibattimentali, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice "ex ante" e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese da un cittadino extracomunitario regolarmente residente sul territorio nazionale, pur se tossicodipendente e privo di occupazione lavorativa, valorizzando anche la circostanza che tra la data in cui le dichiarazioni era state rese ed il decreto di giudizio immediato era intercorso un brevissimo lasso temporale).

Cass. pen. n. 2232/2018

In tema di letture dibattimentali, le gravi condizioni di salute del querelante, tali da non consentirgli di essere sottoposto ad esame dibattimentale, integrano un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. e l'utilizzabilità della stessa a fini probatori, senza che ciò determini violazione dell'art. 6 CEDU, qualora anche la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo sulla querela, in quanto le sopravvenute condizioni di salute del dichiarante non possono essere collegate all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale.

Cass. pen. n. 57243/2017

L'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni testimoniali rese in sede di indagini preliminari, è consentita a condizione che il teste abbia avuto effettiva contezza della citazione e la sua assenza sia frutto di una libera scelta di sottrarsi all'esame. (Fattispecie nella quale la Corte ritenuto correttamente acquisite le dichiarazioni rese dal teste risultato irreperibile in dibattimento).

Cass. pen. n. 13522/2017

Ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva applicato la disposizione di cui all'art. 512 cod. proc. pen. desumendo i presupposti per la deroga al contraddittorio dalla circostanza che la persona offesa - dopo aver partecipato ad una udienza ed aver lasciato i propri recapiti in cancelleria, chiedendo di essere autorizzata all'utilizzo del mezzo aereo in vista della successiva udienza - non era stata più rintracciata).

Cass. pen. n. 24688/2016

In tema di letture dibattimentali, l'avanzata età anagrafica del dichiarante non rende prevedibile l'impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni rese in precedenza quale presupposto della loro utilizzazione in giudizio, salvo che al momento dell'escussione fosse seriamente pronosticabile, in base a specifiche informazioni relative a patologie ingravescenti, che la durata della vita del dichiarante non sarebbe giunta fino alla celebrazione del dibattimento, dovendosi in tal caso negare accesso alla lettura di cui all'art. 512 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 12038/2015

Ai fini della legittimità della lettura in dibattimento di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da cittadina straniera alla polizia giudiziaria e della valutazione circa l'impossibilità di loro ripetizione, non sono elementi sufficienti a ritenere prevedibile che il testimone si renda irreperibile la sua condizione di straniero e l'esercizio, da parte sua, di attività di meretricio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la lettura in dibattimento di dichiarazioni rese da persona più volte controllata dalle forze dell'ordine sulla pubblica via, ma alla quale non era stato possibile collegare un recapito che ne consentisse il riferimento).

Cass. pen. n. 16445/2014

Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante. (Nella specie è stata ritenuta insufficiente la ricerca dei due testimoni, che erano stati agevolmente reperiti per l'udienza precedente rispetto a quella nella quale era stata disposta l'acquisizione delle loro dichiarazioni, benchè già allora risultasse avvenuto il presunto mutamento di abitazione di uno dei due e fosse stato reperito l'altro al domicilio ove successivamente era stato indicato come "sconosciuto").

Cass. pen. n. 51416/2013

Nei casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, l'art. 512 cod. proc. pen. ne consente la lettura, a richiesta di parte, non soltanto per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova, poiché fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità.

Cass. pen. n. 38342/2013

La mera condizione di cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno non è sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e l'assenza dal dibattimento, sicché nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione può darsi lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la lettura delle dichiarazioni rese da una donna straniera che risiedeva stabilmente nello Stato, svolgeva attività lavorativa e solo successivamente era stata espulsa).

Cass. pen. n. 14807/2012

La responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 10445/2012

La sopravvenuta irreperibilità di colui che abbia reso dichiarazioni predibattimentali non presuppone necessariamente la volontarietà del suo allontanamento, che deve invece essere oggetto di autonoma valutazione ai fini del riconoscimento della situazione di sopravvenuta impossibilità di ripetizione in grado di giustificare la lettura delle precedenti dichiarazioni.

Cass. pen. n. 3315/2011

Nel dibattimento possono essere acquisite mediante la lettura e legittimamente utilizzate ai fini di prova, ricorrendo un'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da persona informata sui fatti la quale, una volta chiamata a deporre in udienza, dichiari di non ricordare più nulla sui fatti oggetto dell'esame, ove risulti accertato che nelle more abbia subito una perdita della memoria di origine traumatica.

Cass. pen. n. 33785/2007

Sussiste l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da straniera extracomunitaria dedita alla prostituzione, successivamente assente in dibattimento, in quanto tale condizione non è di per sé sufficiente a renderne prevedibile l'allontanamento dal territorio nazionale. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dalla straniera).

Cass. pen. n. 25110/2007

Ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 512 c.p.p., in base al quale è consentita la lettura di dichiarazioni predibattimentali quando l'esame dibattimentale del dichiarante risulti impossibile per fatti o circostanze non prevedibili dalla parte processuale interessata, l'imprevedibilità va valutata con riferimento alle conoscenze di cui la stessa parte poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio.

Cass. pen. n. 38682/2004

La lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione deve ritenersi consentita, in una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 512 c.p.p., a condizione che i fatti o le circostanze da cui deriva detta impossibilità siano non solo imprevedibili per la parte privata che chiede la lettura, ma anche di natura oggettiva, cioè non imputabili alla stessa parte richiedente e non imputabili a libera scelta della fonte testimoniale di sottrarsi all'esame dibattimentale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 512 c.p.p. in un caso in cui, trattandosi di procedimento a carico di un extracomunitario albanese imputato di favoreggiamento e sfruttamento aggravati della prostituzione di talune sue connazionali, l'impossibilità di audizione dei testi era derivata dal fatto che costoro si erano resi irreperibili non per libera scelta ma perché ragionevolmente timorosi di gravi conseguenze a loro carico ove avessero confermato in dibattimento le loro precedenti dichiarazioni e detta loro scelta poteva essere considerata imprevedibile perché posta in essere, in un caso, da soggetto già ricoverato in struttura assistenziale protetta in cui aveva tenuto regolare condotta; in un altro da soggetti l'uno dei quali dedito a stabile lavoro e titolare di una regolare abitazione e l'altro legato al primo da un rapporto sentimentale e di convivenza).

Cass. pen. n. 32505/2004

La relazione di servizio proveniente dalla polizia giudiziaria e finalizzata alla comunicazione della notizia di reato può essere acquisita al fascicolo del dibattimento qualora per circostanze obiettive debba essere qualificata come atto irripetibile, quando cioè non esiste più la possibilità di rinnovazione dell'atto attraverso l'audizione del verbalizzante. (Fattispecie in cui si è ritenuta legittima l'acquisizione della relazione di servizio di un agente di polizia divenuto irreperibile in quanto dimessosi dal servizio e trasferitosi in località non conosciuta).

Cass. pen. n. 21088/2004

Ai fini della legittimità della lettura e acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sommarie dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da persone che non siano poi comparse al dibattimento in quanto irreperibili per cause non prevedibili al momento dell'esame, correttamente il giudice di merito ritiene imprevedibile l'ipotesi della irripetibilità dell'atto per la sola circostanza che i testi siano cittadini stranieri (nella specie nigeriani), in quanto, risultando il loro stabile insediamento nel nostro Paese, la probabilità di una loro irreperibilità, valutata con giudizio ex ante, non appariva maggiore di quanto non fosse per qualunque cittadino italiano.

Cass. pen. n. 14550/2004

Condizione essenziale per la legittima lettura, ex art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone informate dei fatti è che la loro impossibilità di ripetizione sia dovuta a fatti o circostanze imprevedibili. Ne consegue che, nel caso di dichiarazioni predibattimentali rese da una cittadina extracomunitaria, dedita alla prostituzione, non in regola con il permesso di soggiorno, che fornisca solo un domicilio intrinsecamente precario ed un recapito telefonico parimenti precario, essendo estremamente probabile, se non certa, la futura impossibilità di reperimento, è diritto-dovere per il P.M. procedente di richiedere l'incidente probatorio.

Cass. pen. n. 36747/2003

La disposizione di cui all'art. 512 c.p.p., secondo la quale può darsi lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal P.M., dai difensori e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione, è applicabile anche in caso di irreperibilità del dichiarante, considerato che tale situazione, da accertarsi con rigore, configura una ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e non può essere equiparata alla volontaria scelta di sottrarsi all'esame di cui all'art. 526 n. 1 bis c.p.p., che presuppone comunque, la potenziale attuabilità, in dibattimento, dell'audizione. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 18150/2003

L'utilizzazione, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni accusatorie rese dal testimone irreperibile, qualora la sua irreperibilità non sia conseguenza di una scelta volontaria per sottrarsi all'esame da parte dell'imputato, rientra nella previsione dell'art. 111 comma 5 Cost. che, in presenza di accertata impossibilità di natura oggettiva, deroga al principio costituzionale che garantisce la possibilità del contraddittorio in dibattimento, per cui la valutazione del giudice sulla mancata presenza del testimone deve fondarsi su un rigoroso e approfondito accertamento, dovendo escludersi che costituisca idonea prova dell'irreperibilità una verifica burocratica, che prenda semplicemente atto del difetto di notificazione o che si limiti alle risultanze anagrafiche.

Cass. pen. n. 8384/2003

In tema di letture dibattimentali, sussistono gli estremi della sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, a norma dell'art. 512 c.p.p., nel caso di irreperibilità del teste, solo se tale situazione sia imprevedibile, con riferimento al momento dell'assunzione della prima dichiarazione, e oggettiva, nel senso che non vi siano elementi da cui desumere che il soggetto si sia volontariamente sottratto all'esame, perché in tal caso non è configurabile l'ipotesi di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio cui si riferisce l'art. 111 comma 5 Cost. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che la volontà di sottrarsi all'esame possa desumersi dal comportamento del teste che, regolarmente citato a comparire in udienza, faccia successivamente perdere le sue tracce).

Cass. pen. n. 2596/2003

La disposizione di cui all'art. 512 c.p.p., secondo la quale può darsi lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal P.M., dai difensori e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione, è applicabile anche in caso di morte del dichiarante dovuta a suicidio, evento che non può essere equiparato alla volontaria sottrazione all'esame di cui alla disposizione prevista dall'art. 526, comma 1-bis, stesso codice, la quale presuppone, in ogni caso, la potenziale attuabilità dell'audizione.

Cass. pen. n. 42926/2002

La sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso che la prevedibilità della sopraggiunta irreperibilità della persona offesa potesse fondarsi sulla circostanza che si trattasse di una cittadina extracomunitaria, priva di permesso di soggiorno e dedita alla prostituzione).

Cass. pen. n. 37119/2002

Le dichiarazioni rese, nella fase delle indagini preliminari, alla polizia giudiziaria da persone informate dei fatti possono essere lette ed acquisite al fascicolo dibattimentale, ex art. 512 c.p.p., qualora, per cause imprevedibili, al momento dell'esame testimoniale tali persone risultino irreperibili, configurandosi un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio (fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'irreperibilità dei testi fosse prevedibile per la sola circostanza che gli stessi fossero cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno).

Cass. pen. n. 11886/2002

L'accertamento tecnico sul DNA eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 348 c.p.p., non può essere utilizzato per la decisione a norma dell'art. 512 c.p.p., qualora l'analisi comporti una modificazione irreversibile delle cose oggetto di analisi (nella specie mozziconi di sigaretta) e manchi il requisito della irripetibilità determinata da fatti e circostanze imprevedibili, non potendosi considerare fatto imprevedibile di natura oggettiva il rifiuto dell'imputato a sottoporsi a prelievo ematico, dal momento che tale condotta rientra tra i diritti della persona costituzionalmente protetti. (Nell'occasione la Corte ha incidentalmente affermato che l'accertamento, per essere acquisito al fascicolo del dibattimento, avrebbe dovuto essere eseguito sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 360 c.p.p. e 117 disp. att.).

Cass. pen. n. 24102/2001

A norma dell'art. 512 c.p.p. (lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione), anche dopo la modifica dell'art. 111 della Costituzione, possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini, qualora lo stesso, per cause imprevedibili al momento del suo esame, risulti irreperibile, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dal citato art. 111 della Costituzione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'irreperibilità dei testi fosse prevedibile per la sola circostanza che gli stessi fossero cittadini extracomunitari).

Cass. pen. n. 23192/2001

Ai fini dell'utilizzazione mediante lettura delle dichiarazioni di persona resasi irreperibile, anche l'evasione dallo stato di detenzione domiciliare di soggetto sottoposto a programma di protezione perché collaboratore di giustizia è da considerare evento eccezionale e imprevedibile, dato che l'attualità della collaborazione, dalla quale l'imputato può solo ricevere benefici in termini sanzionatori, è circostanza tale da far presumere che egli non rinunci a essi con il sottrarsi al programma in corso.

Cass. pen. n. 159/2001

In tema di istruzione dibattimentale, la lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di loro ripetizione è subordinata alla richiesta della parte interessata, potendo detti atti, in mancanza di tale richiesta, essere acquisiti, prevista specifica indicazione da parte del giudice, ai fini della decisione.

Cass. pen. n. 12291/2000

È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della disciplina concernente le letture dibattimentali (artt. 512 e 512 bis c.p.p.), disposte per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, di atti assunti nella fase preprocessuale e di dichiarazioni rese da cittadino straniero, in quanto tale disciplina, pur essendo in contrasto con un principio introdotto da una modifica della Carta costituzionale (art. 111 Cost.), è stata fatta salva dalla normativa transitoria prevista dalla stessa legge di modifica costituzionale. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente osservato come la legge ordinaria n. 35 del 2000, che ha disciplinato il regime transitorio in ossequio alla espressa previsione contenuta nella legge costituzionale n. 2 del 1999, sia perfettamente conforme alla delega della legge costituzionale).

Cass. pen. n. 3491/2000

Ai fini dell'applicazione dell'ultima parte dell'art. 511, comma secondo, c.p.p., secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, in quest'ultima espressione è compreso ogni caso in cui, per un qualsiasi motivo, l'espletamento dell'esame non si sia svolto (per mancata comparizione dell'esaminando, per mancata ammissione della testimonianza, per rinuncia da parte di chi l'aveva chiesto e così via), e non solo il caso che l'esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (già contemplato dal successivo art. 512)

Cass. pen. n. 313/2000

In tema di utilizzazione di dichiarazioni rese in sede di indagini da un soggetto che in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere, dopo l'acquisizione di tali dichiarazioni in primo grado sulla base della disciplina vigente anteriormente alla legge 7 agosto 1997, n. 267, è legittima in grado di appello, pur nella vigenza della nuova disciplina, una nuova acquisizione di tali dichiarazioni a norma dell'art. 512 c.p.p. a seguito dell'intervenuto decesso del dichiarante.

Cass. pen. n. 13765/1999

Perché possa darsi lettura in dibattimento di verbali contenenti sommarie informazioni testimoniali sono necessarie due condizioni, consistenti nella sopravvenienza di una situazione imprevedibile nel momento in cui l'atto è stato assunto e nella non reiterabilità dell'atto in dipendenza di una situazione non ordinariamente superabile; avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma e al suo carattere eccezionale rispetto al principio dell'oralità del processo, ad integrare tale seconda condizione non è sufficiente la mera difficoltà di ripetizione dell'atto, in quanto ciò comporterebbe una estensione della deroga oltre i limiti compatibili con le linee fondamentali del processo accusatorio. (Fattispecie di annullamento con rinvio per mancanza di motivazione sulla impossibilità di ripetere l'atto in dibattimento).

Cass. pen. n. 1472/1999

La disciplina transitoria di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, non vieta in alcun modo la lettura, a norma dell'art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rilasciate nella fase delle indagini da soggetto imputato in procedimento connesso di cui, per sopraggiunta irreperibilità, non sia stato possibile assicurare la presenza in dibattimento, tanto più che tale norma è espressamente richiamata dall'art. 513, comma secondo, c.p.p., proprio nel testo modificato dalla legge n. 267 del 1997.

Cass. pen. n. 12705/1998

In tema di letture dibattimentali, la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p., è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito una «prognosi postuma», che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica.

Cass. pen. n. 7231/1998

In tema di lettura di atti, l'art. 512 si riferisce genericamente alla sopravvenuta impossibilità, per fatti e circostanze imprevedibili, della ripetizione degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari. La sopravvenuta impossibilità di rintracciare il testimone, la quale, ove ricollegabile a fatti o circostanze imprevedibili, consente di dare lettura nel dibattimento delle dichiarazioni da questi rese alla P.G., al P.M. o al Gip, non deve essere assoluta e può liberamente essere apprezzata dal giudice di merito, il quale ha solo l'obbligo di motivare le sue decisioni. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la lettura delle dichiarazioni rese da cittadina straniera entrata clandestinamente in Italia e dedita alla prostituzione, ritenendo che quanto sopra non rendeva prevedibile ex ante l'irreperibilità della stessa).

Cass. pen. n. 7317/1997

Legittimamente il giudice del dibattimento fonda il suo convincimento sulle dichiarazioni contenute in una querela presentata alla polizia giudiziaria da una persona (nella specie, un cittadino straniero) poi divenuta irreperibile, in quanto l'art. 512 c.p.p. prevede che il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

Cass. pen. n. 8498/1996

In virtù del principio tempus regit actum deve ritenersi che legittimamente, ricorrendo le altre condizioni richieste, il giudice disponga in vigore dell'art. 512 bis c.p.p., introdotto dal D.L. 8 giugno 1992 n. 306, la lettura del verbale delle dichiarazioni del teste straniero assunte dalla polizia, anche quando le stesse siano state rese antecedentemente all'entrata in vigore della norma processuale in questione.

Cass. pen. n. 5495/1996

La sopravvenuta impossibilità di rintracciare il testimone la quale, ove ricollegabile a fatti o circostanze imprevedibili, consente di dare lettura nel dibattimento delle dichiarazioni da questi rese alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice dell'udienza preliminare, non deve essere assoluta e può liberamente essere apprezzata dal giudice di merito, il quale ha solo l'obbligo di motivare le sue decisioni. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto legittimo che nel dibattimento si fosse data lettura delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da un testimone il quale, secondo le informazioni fornite dalla polizia giudiziaria, risultava irreperibile, ed ha ritenuto corretta la motivazione circa la non necessità di ulteriori accertamenti al riguardo perché il concetto di irreperibilità che vale per il testimone non è lo stesso che vale per l'imputato).

Cass. pen. n. 8004/1995

Sono utilizzabili le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da soggetti poi divenuti irreperibili al dibattimento e, quindi, non escussi in giudizio, in quanto, a norma dell'art. 512 c.p.p., sono acquisibili mediante lettura gli atti assunti dalla P.G. o dal P.M., quando se ne renda impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Tale situazione ricorre in caso di sopravvenuta irreperibilità dei dichiaranti dei quali era stato sollecitato l'esame con richiesta di incidente probatorio respinta dal Gip, con conseguente accertamento dell'imprevedibilità della successiva constatata irripetibilità degli atti.

Cass. pen. n. 5168/1995

La valutazione circa la prevedibilità dell'evento che impedisce la ripetizione dell'atto va compiuta dal giudice di merito, cui è demandata in via esclusiva, con riguardo al tempo in cui l'atto è stato assunto e tenuto conto della concreta situazione esistente in tale momento, che deve essere tale da rendere probabile, secondo l'id quod plerumque accidit, vale a dire secondo il corso ordinario dei fatti, l'intervento di fattori incidenti negativamente sulla ripetibilità dell'atto stesso. Una volta formulata questa prognosi postuma, che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica, il giudice del dibattimento è legittimato a disporre se in tal senso sollecitato dalle parti, la lettura degli atti dei quali ha riconosciuto la imprevedibilità dell'impossibilità di ripetizione ad utilizzarli come elemento di convincimento, di qualunque natura essi siano.

Cass. pen. n. 5398/1994

Ai fini della possibilità di dare lettura in dibattimento, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. dei verbali contenenti sommarie informazioni testimoniali, è necessaria la sussistenza di una situazione improbabile, verificatasi successivamente che, al momento dell'assunzione dell'atto da parte del P.M., non era prevedibile con obiettiva probabilità. (Affermando tale principio la Corte di cassazione ha ritenuto che legittimamente i giudici di merito avessero dato corso alla procedura di cui all'art. 512 c.p.p. dando lettura dei verbali contenenti sommarie informazioni rese al P.M. ora soggetti nomadi il cui allontanamento non poteva considerarsi prevedibile essendosi verificato otto mesi dopo la consumazione del delitto ed essendo i medesimi stanziati in una determinata contrada da due anni, essendosi essi resi disponibili a fornire agli inquirenti ogni utile informazione).

Cass. pen. n. 10955/1993

Poiché la lettura degli atti in dibattimento costituisce una deroga al principio generale della formazione della prova in dibattimento, gli artt. 511, 512 e 513 non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari è consentita solo quando sussista una vera e propria impossibilità di ripetizione, cui non può certo essere equiparata la difficoltà di assunzione della prova per la temporanea assenza del testimone dal territorio dello Stato.

Cass. pen. n. 6837/1993

Della querela-denuncia presentata alla polizia giudiziaria da persona poi resasi irreperibile può esser data lettura dal giudice ai sensi dell'art. 512 c.p.p. che, dopo la novella introdotta dall'art. 8, D.L. n. 306 del 1992, convertito con L. n. 356 del 1992, prevede che il giudice, a richiesta di parte, dispone la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, quando per fatti o circostanze impreviste ne è divenuta impossibile la ripetizione. (La Cassazione ha evidenziato che la norma in questione costituisce anche deroga al disposto del quarto comma, dell'art. 511 c.p.p., che consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela solo ai fini dell'accertamento dell'esistenza della condizione di procedibilità).

Cass. pen. n. 12060/1992

L'eventuale violazione della norma di cui all'art. 512 c.p.p. (censura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione) sotto il profilo della inesatta, illegittima o illogica valutazione delle situazioni in essa disciplinate, non può dar luogo alle nullità di ordine generale ed assoluto di cui agli artt. 179 e 180 c.p.p., che legittimerebbero l'attivazione del meccanismo repressivo ex art. 604 n. 4 c.p.p., ma ad irregolarità comunque censurabili per cassazione, ai sensi dell'art. 600, n. 1, lett. c) c.p.p., o, al più, a nullità di ordine relativo. In questo caso, comunque, il problema della nullità riguarda la prova per cui si rende applicabile il disposto dell'art. 185 n. 4 del codice che preclude espressamente la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui quella nullità si è verificata. (Fattispecie di ritenuta illegittimità delle sentenze impugnate nella parte in cui, dichiarando la nullità di quella di primo grado quale conseguenza della nullità della lettura di una deposizione testimoniale, conseguenza invece esclusa dalla legge, aveva disposto il ritorno del procedimento al primo giudice).

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