Cassazione penale Sez. I sentenza n. 744 del 6 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa č formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontā di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire č legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore e non gli č dovuta la notifica dell'ordinanaza di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessitā del procedimento.

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