Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 1095 del 3 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza emessa in dibattimento con la quale viene respinta la richiesta di sospensione del processo a causa della pendenza della procedura di sanatoria di un illecito urbanistico non č autonomamente impugnabile e deve essere impugnata insieme alla sentenza secondo il principio generale fissato dall'art. 586 c.p.p. La possibilitā di impugnare autonomamente la sospensione del dibattimento in attesa della decisione di una questione civile o amministrativa prevista dall'art. 479 non č infatti estensibile all'ipotesi in cui la sospensione sia rifiutata.

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