Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5403 del 11 maggio 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di falsità documentale, deve escludersi che una scrittura privata o un altro documento ab origine non costituente atto pubblico possa essere considerato tale in virtù del solo suo collegamento funzionale ad un atto amministrativo, per effetto dell'inserimento di esso nella relativa pratica dell'iter conseguenziale occorrente per il provvedimento finale. A meno che il documento ricevendo un contenuto aggiuntivo in virtù di successive integrazioni di fonte pubblicistica, per tale successiva parte che abbia autonomia funzionale, non divenga atto pubblico, restando così assoggettato alla disciplina di cui all'art. 476 c.p.

(massima n. 2)

In tema di giudizio immediato, il dovere di mettere a disposizione del giudice per le indagini preliminari l'intero fascicolo processuale non consente al pubblico ministero selezioni di sorta; ma la tardiva trasmissione della documentazione dell'attività d'indagine non costituisce causa di nullità del decreto di giudizio immediato né si risolve in un evento limitativo o impeditivo dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Sotto il primo profilo si rileva il principio della tassatività della nullità e l'applicabilità al decreto che dispone il giudizio immediato dell'art. 429, primo e secondo comma e l'assenza di effetti dannosi per l'imputato. Sotto il secondo profilo che potrebbe far prospettare un'eventuale decadenza dal diritto di richiedere il giudizio abbreviato, l'imputato resta comunque tutelato dalla possibilità di richiedere la restituzione nel termine proprio al fine di instare per il giudizio abbreviato.

(massima n. 3)

Non può essere considerato autonomo oggetto di falsità documentale la cosiddetta «pratica», intesa nel senso di nuova e distinta entità unificante una pluralità di atti in funzione di collegamento e come tale provvista di una sua efficacia dimostrativa autonoma, rispetto a quella dei distinti documenti, che concorrono a formarla.

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