Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10461 del 1 settembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di patteggiamento, poiché il giudice č tenuto a delibare la correttezza del computo svolto dal richiedente (computo che include anche la determinazione della diminuzione conseguente al rito), lo stesso, nell'applicare la pena concordata, si esprime implicitamente, per il solo fatto di avere adottato il rito speciale, anche sulla congruitą della pena. Conseguentemente, il giudice che, viceversa, in primo o in secondo grado, non accolga la richiesta di patteggiamento, cui il P.M. non aveva prestato consenso, esercita correttamente il suo potere discrezionale, solo se infligge una pena superiore a quella proposta dall'imputato, anche se, svolgendo il computo, «parta» da una pena base inferiore a quella indicata dalla parte.

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