Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 47289 del 10 dicembre 2003

(4 massime)

(massima n. 1)

È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processipenali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione

(massima n. 2)

Il corso della prescrizione del reato è sospeso nei periodi durante i quali il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore.

(massima n. 3)

L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

(massima n. 4)

Qualora l'aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di cassazione, nell'annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato-base.

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