Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2277 del 8 maggio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

È abnorme, in quanto fuori di ogni schema processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo aver fissato l'udienza preliminare ed averla quindi rinviata (nella specie, in attesa della decisione della corte d'appello su una dichiarazione di ricusazione, oltre che per l'effettuazione di accertamenti sulla costituzione delle parti), disponga «togliersi la causa dal ruolo», così determinando un'anomala regressione del processo ad una fase già ritualmente esaurita con l'emissione dell'originario decreto di fissazione dell'udienza.

(massima n. 2)

L'art. 129 c.p.p., nel prevedere l'obbligo della declaratoria di non punibilità, nei casi in esso contemplati, in ogni stato e grado del processo, nulla dispone in ordine al rito da seguire per la pronuncia di detta declaratoria; ragion per cui tale rito non può che essere quello della fase in cui il processo si trova. È pertanto da ritenere illegittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di rinvio a giudizio, emetta de plano sentenza di non luogo a procedere per ritenuta evidenza di una causa di improcedibilità dell'azione penale, potendo una tale pronuncia conseguire soltanto all'esito della celebrazione dell'udienza preliminare.

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