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Articolo 418 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Fissazione dell'udienza

Dispositivo dell'art. 418 Codice di procedura penale

1. Entro cinque(1) giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio [127], provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.

2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni [419 4](1).

Note

(1) Nel caso di violazione del termine non sono previste sanzioni di carattere processuale, solo eventuali sanzioni disciplinari in presenza di comprovata negligenza del giudice.

Ratio Legis

La decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio è sottoposta al vaglio giurisdizionale operato in sede di udienza preliminare, al fine di impedire così dibattimenti superflui, garantendo al contempo la possibilità per le parti di accedere a forme di definizione del processo alternative al dibattimento.

Spiegazione dell'art. 418 Codice di procedura penale

Entro cinque giorni dalla richiesta di rinvio a giudizio (v. art. 416) presentata dal pubblico ministero, il giudice fissa con decreto il giorno, il luogo e l'ora dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo eventualmente alla nomina del difensore d'ufficio nei confronti dell'imputato rimastone privo.

Al fine di non aggravare eccessivamente il procedimento, il legislatore ha previsto che tra la data della richiesta e quella dell'udienza non possa intercorrere un termine superiore ai trenta giorni.

Ai sensi dell'art. 419, il giudice, a pena di nullità, deve far notificare all'imputato ed alla persona offesa l'avviso del giorno, del luogo e dell'ora in cui avverrà l'udienza.

Va precisato che l'omessa notifica dell'avviso all'imputato determina nullità assoluta ex art. 179, dovendosi riconoscere all'avviso la natura sostanziale e contenutistica di un atto di citazione.

Massime relative all'art. 418 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 2277/1998

È abnorme, in quanto fuori di ogni schema processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo aver fissato l'udienza preliminare ed averla quindi rinviata (nella specie, in attesa della decisione della corte d'appello su una dichiarazione di ricusazione, oltre che per l'effettuazione di accertamenti sulla costituzione delle parti), disponga «togliersi la causa dal ruolo», così determinando un'anomala regressione del processo ad una fase già ritualmente esaurita con l'emissione dell'originario decreto di fissazione dell'udienza.

Cass. pen. n. 6943/1997

È abnorme e, come tale, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio, in luogo di fissare l'udienza, come prescritto dall'art. 418 c.p.p., dichiari la inammissibilità di detta richiesta (nella specie, sull'assunto che trattavasi di reati per i quali appariva obbligatorio il rito direttissimo).

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