Cassazione penale Sez. II sentenza n. 32285 del 27 agosto 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riesame della misura cautelare, l'obbligo per il pubblico ministero di trasmettere al tribunale tutti gli atti rilevanti non si estende alla certificazione della data di iscrizione del procedimento, salvo che sussistano elementi che fanno sorgere dubbi sulla inutilizzabilitą degli atti stessi per violazione dei termini di durata massima delle indagini ex art. 407, comma 3 del c.p.p., atteso che gli istituti di decadenza, inutilizzabilitą e inefficacia non sono suscettibili di interpretazione estensiva, e nessuna disposizione di legge prevede che quella certificazione debba essere acclusa ai documenti trasmessi al giudice per le indagini preliminari e al tribunale del riesame, ferma restando la possibilitą per la difesa di richiedere alla cancelleria una specifica attestazione.

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