Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6547 del 29 maggio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il verbale degli ispettori del lavoro, che sono ufficiali di polizia giudiziaria, quando contenga la descrizione di cose, di tracce o di luoghi, suscettibili di modifica nel tempo per eventi naturali o per comportamenti umani, va inserito nel fascicolo del dibattimento. Esso costituisce documentazione di attivitą irripetibile proprio perché descrittiva di una situazione accertata in un determinato momento storico. L'irripetibilitą non attiene infatti, alla «verbalizzazione» ma al suo contenuto. Ne deriva che di esso deve darsi lettura e va utilizzato come prova ai fini del giudizio.

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