Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8171 del 22 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l'appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o in comunione a costui e all'altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all'ereditą nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti.

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