Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19530 del 7 ottobre 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'osservanza del termine previsto dall'art. 378 c.p.c., in base al quale, nel giudizio di cassazione, le parti possono presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza di discussione, non possono computarsi, come giorni utili, né il giorno dell'udienza, che — trattandosi di termine a ritroso — costituisce il dies a quo e non è, pertanto, calcolabile, ai sensi dell'art. 155, comma primo, c.p.c., né il giorno dell'effettivo deposito, se esso ricade nel periodo di sospensione feriale, nelle ipotesi in cui essa si applica (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto tardiva una memoria depositata il giorno 15 settembre per l'udienza del giorno 20 successivo).

(massima n. 2)

La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte delle norme secondarie, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una «distanza maggiore» (in applicazione di questo principio, è stata cassata la sentenza del giudice di merito che, sulla base di una disposizione del regolamento edilizio comunale, aveva negato la qualità di costruzione ad un determinato manufatto).

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