Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3787 del 9 marzo 2012

(3 massime)

(massima n. 1)

Il contratto stipulato dal rappresentante, in forza di procura a vendere che sia stata annullata per incapacitą d'intendere e di volere del rappresentato, ai sensi dell'art. 428, primo comma, c.c., deve ritenersi concluso da rappresentante senza potere, rimanendo estraneo alla disposizione di cui all'art. 1389 c.c., la quale disciplina la diversa ipotesi del contratto stipulato dal rappresentante in forza di procura validamente conferitagli dal rappresentato.

(massima n. 2)

In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

(massima n. 3)

L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte di uno dei contraenti, della capacitą di intendere e di volere. Ne consegue che l'autenticazione, da parte del notaio, della firma apposta in calce ad un atto di delega non costituisce prova legale della validitą del consenso manifestato dal sottoscrittore.

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