Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4426 del 21 ottobre 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

Nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento l'art. 495, primo comma, c.p., rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto, e cioè sia le qualità primarie, quali sono quelle concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili. Tra le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, individuandola nella comunità sociale, rientra la qualità di allevatore di ovini che un soggetto si attribuisca, contrariamente al vero, in una dichiarazione rilasciata ad un funzionario incaricato dal sindaco.

(massima n. 2)

Perché si realizzi la condotta delittuosa prevista dall'art. 495, primo comma, c.p., occorre che il soggetto agente si attribuisca espressamente in una dichiarazione rilasciata al pubblico ufficiale, una qualità di cui non è in possesso. Nella nozione di qualità personali rientrano quegli attributi e modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto. In proposito si distingue tra qualità primarie, quali sono quelle concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, ed altre qualità, che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ravvisato il reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale su qualità personali nella condotta dell'imputato attribuitosi falsamente la qualità di allevatore di ovini).

(massima n. 3)

Poiché l'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è limitato alla fase delle indagini preliminari, l'efficacia della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1997 - la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 294, primo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice per le indagini preliminari proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, a pena di inefficacia della misura ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice, anch'esso dichiarato incostituzionale - presuppone che al momento della pubblicazione della sentenza gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice del dibattimento ovvero che non sia iniziata la fase del giudizio. In caso contrario, tale fase, caratterizzata dalla pienezza del contraddittorio e dalla presenza della parte privata, produce effetti assorbenti delle esigenze che avrebbero potuto soddisfarsi con l'interrogatorio di garanzia.

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