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Articolo 294 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

Dispositivo dell'art. 294 Codice di procedura penale

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio [64, 65, 141 bis] della persona in stato di custodia cautelare in carcere [285] immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia [297], salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita(1)(2).

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate(3).

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare(4).

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari [274] previste [388] dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta(5).

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65(6). Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto(7). Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio(9).

4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato(8).

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo(10).

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.

6-bis. Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133 ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio(11).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto. Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio.
[omissis]
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
[omissis]
6-bis. Alla documentazione dell’interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all’interrogatorio.

__________________

(1) Tale comma è stato così modificato dall'art. 13, del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 e dall'art. 2 , del D.L. 22 febbraio 1999, n. 29 convertito in l. 21 aprile 1999, n. 109. Precedenti pronunce della Corte Cost. ne avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale: la sent. 3 aprile 1997, n. 77, nella parte in cui non prevedeva che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice procedesse all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia e la sent. 17 febbraio 1999, n. 32, nella parte in cui non prevedeva che, fino all'apertura del dibattimento, il giudice procedesse all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere.
(2) Competenti sono il giudice per le indagini preliminari, il giudice dell'udienza preliminare e, se la misura è stata disposta dalla corte d'assise o dal tribunale, il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 8 agosto 1995 n. 332, e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101. In precedenza prevedeva: "1 bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione."
(4) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 8 agosto 1995 n. 332.
(5) Sulla scorta di tale controllo, sui presupposti della misura adottata il giudice può decidere anche d'ufficio per la revoca o la sostituzione della misura ex art. 299, comma terzo.
(6) Alle regole generali di cui agli artt. 64 e 65 deve aggiungersi anche l'art. 141 bis che prevede l'obbligatorietà della documentazione integrale dell'interrogatorio stesso, a pena di inutilizzabilità probatoria.
(7) Il verbale dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
(8) Il presente comma è stato inserito dall'art. 2, del D.L. 22 febbraio 1999, n. 29 convertito in l. 21 aprile 1999, n. 109.
(9) Comma modificato dall'art. 13, co. 1, lett. b) n. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(10) Comma modificato dall'art. 13, co. 1, lett. b) n. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(11) Comma introdotto dall'art. 13, co. 1, lett. b) n. 3 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La ratio di tale disposizione si ravvisa nell’esigenza di garantire il rispetto del diritto di difesa nella fase immediatamente successiva all'esecuzione della misura della custodia cautelare: l'interrogatorio di garanzia è il primo strumento di difesa che viene riconosciuto all’indagato o imputato sottoposto a misura cautelare.

Spiegazione dell'art. 294 Codice di procedura penale

L’art. 294 c.p.p. disciplina l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.

La prima ipotesi da considerare è quella della persona in stato di custodia cautelare.

Il comma 1 stabilisce che, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, se non c’è stato interrogatorio nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, il giudice, che ha disposto la misura cautelare, procede all’interrogatorio della persona in custodia cautelare immediatamente od entro cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura.

Però, secondo il comma 1-ter, se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare, l’interrogatorio di garanzia deve avvenire entro quarantotto ore.
La norma va letta insieme al comma 6: l’interrogatorio di garanzia del giudice deve sempre precedere l’interrogatorio del pubblico ministero.
Da un lato, si vuole che la persona in custodia cautelare abbia, come primo interlocutore, il giudice. Dall’altro lato, però, non si vuole minare l’attività investigativa del pubblico ministero.

Ai sensi del comma 1-bis, il giudice, anche d’ufficio, deve verificare che all’indagato o imputato in custodia cautelare sia stata data la comunicazione scritta o, quantomeno, l’informativa verbale sui propri diritti e facoltà (commi 1 e 1-bis dell'art. 293 del c.p.p.). Se è necessario, il giudice provvede a dare o a completare tale comunicazione o informazione.

L’altra ipotesi è quella della persona sottoposta ad altra misura cautelare personale (coercitiva o interdittiva) diversa dalla custodia cautelare.
Il comma 1-bis precisa che, in questo caso, l’interrogatorio di garanzia deve essere svolto entro dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

Quanto detto finora conosce una deroga: il comma 2 precisa che, nel caso di assoluto impedimento dell'indagato o imputato, il giudice ne dà atto con decreto motivato. In tal caso, il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o, comunque, accerta la cessazione dello stesso.

Per tutte e due le ipotesi (custodia cautelare o altra misura), secondo il comma 4, l’interrogatorio di garanzia è svolto dal giudice con le modalità stabilite dall'art. 64 del c.p.p. e dall'art. 65 del c.p.p.: quindi, all’indagato dovranno essere dati gli avvisi, dovrà essere contestato l’addebito e dovranno rendersi noti gli elementi di prova.

Come precisato dal comma 3, si tratta di un interrogatorio di garanzia perché il giudice deve valutare la permanenza dei presupposti applicativi della misura (condizioni di applicabilità e delle esigenze cautelari ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.) e la correttezza della scelta. Si tratta di una nuova valutazione, anche in merito alle sopravvenienze, ma soprattutto in seguito ai nuovi elementi emersi dall'interrogatorio stesso.

Ai sensi del comma 4, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto sia al pubblico ministero, sia al difensore: mentre si prevede la facoltà di intervento del pubblico ministero, il difensore ha l’obbligo di intervenire.

Peraltro, con la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), il comma 4 precisa anche, se la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore ne facciano richiesta, il giudice può autorizzare alla partecipazione a distanza all’interrogatorio.

Come detto, di norma, all’interrogatorio procede lo stesso giudice che ha applicato la misura cautelare. Tuttavia, il comma 5 previsa che, per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo, qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile la partecipazione a distanza ai sensi del comma 4.

Infine, l’ultimo comma 6-bis (introdotto dalla riforma Cartabia) stabilisce che l’interrogatorio è documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile per indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
Però, se la persona è detenuta, si applica l’art. 141 bis del c.p.p., con una disciplina più garantista: è previsto l’obbligo di documentare integralmente l’interrogatorio (con la videoregistrazione o, se ciò non è possibile, la registrazione fonografica), a pena di inutilizzabilità.
Quando è stata autorizzata la partecipazione a distanza, è fatta salva l’applicazione dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 133 ter del c.p.p. (ci sarà la registrazione audiovisiva dell’atto).

A conferma della natura difensiva di tale atto, l’art. 299 del c.p.p. prevede che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, la revoca o la sostituzione della misura cautelare in precedenza disposta, mentre l’art. 302 del c.p.p. prevede la caducazione della custodia cautelare ogni qual volta in giudice non abbia proceduto all'interrogatorio in esame nei termini previsti.

Massime relative all'art. 294 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18840/2018

La nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nell'ipotesi di incompleto deposito degli atti presso la cancelleria del giudice a norma dell'art. 291, comma 3, cod. proc. pen., ha carattere intermedio ed è, pertanto, deducibile solo fino al compimento dell'atto. (Fattispecie relativa al mancato deposito di un faldone di atti contenenti alcune dichiarazioni, menzionate nella richiesta del pubblico ministero e riportate nell'ordinanza cautelare).

Cass. pen. n. 9904/2018

Qualora all'esito dell'udienza di convalida di cui all'art. 391 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari emetta un'ordinanza cautelare per un reato diverso da quello per cui si è proceduto all'arresto o al fermo, non è necessario un ulteriore interrogatorio dell'indagato, ai sensi dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., a condizione che nell'udienza di convalida sia stato pienamente rispettato il contraddittorio tra le parti, attraverso la contestazione dell'ulteriore imputazione e l'accesso agli atti da parte della difesa, e, nel corso di detta udienza, l'indagato sia stato interrogato anche su tale diverso reato. (Fattispecie in cui l'indagato veniva tratto in arresto per il reato di tentata truffa e, all'esito dell'udienza di convalida nel corso della quale si avvaleva della facoltà di non rispondere, il giudice per le indagini preliminari non convalidava l'arresto nè emetteva alcun titolo cautelare per tale reato, ma applicava una misura cautelare in relazione ad altro episodio di truffa aggravata, commesso con modalità analoghe pochi giorni prima dell'arresto, accogliendo una specifica domanda del pubblico ministero, contenuta nella stessa richiesta di convalida ed oggetto di specifica contestazione all'indagato).

Cass. pen. n. 54267/2017

In tema di impugnazione davanti al tribunale del riesame, non è deducibile l'inefficacia della misura cautelare personale correlata all'irregolarità dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase dell'esame successivo all'emissione ed all'applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame, la cui regolarità non può non essere valutata dal tribunale adito. (In motivazione la Corte ha precisato che l'interrogatorio di garanzia ha efficacia nel procedimento di riesame limitatamente alla rilevanza dei contenuti dichiarativi, che rappresentano "elementi sopravvenuti" dei quali è necessario l'apprezzamento).

Cass. pen. n. 49995/2017

Nel caso in cui la misura cautelare sia eseguita nel corso del dibattimento, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela. (Fattispecie nella quale la misura cautelare era stata disposta dal giudice dell'udienza preliminare ed eseguita dopo l'inizio del dibattimento, nel corso del quale veniva dichiarata la nullità del decreto di rinvio a giudizio con conseguente regressione del procedimento in fase di udienza preliminare).

Cass. pen. n. 41124/2016

L'interrogatorio di garanzia di persona sottoposta alla misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio va effettuato nei termini di cui al comma primo bis dell'art. 294 cod. proc. pen. anche quando la richiesta di misura interdittiva sia stata subordinata ad altra principale, avente ad oggetto misure cautelari coercitive.

Cass. pen. n. 1960/2015

In materia di mandato di arresto europeo, il termine di cinque giorni per procedere all'interrogatorio di garanzia dell'arrestato decorre dal momento di consegna dell'estradato alle autorità nazionali e non da quello dell'arresto in territorio estero.

Cass. pen. n. 28270/2014

Nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p., di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale né a reiterare l'interrogatorio di garanzia successivamente all'esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente.

Cass. pen. n. 5162/2014

Qualora venga eseguita un'ordinanza applicativa della custodia in carcere in sostituzione di una misura non detentiva, a causa della violazione delle relative prescrizioni da parte dell'imputato, l'avviso dato dalla polizia giudiziaria ad un difensore di ufficio diverso da quello originariamente nominato non determina alcuna nullità, non essendo necessario procedere, in tale ipotesi, all'interrogatorio di garanzia. (In motivazione, la S.C. ha anche evidenziato che il titolare della difesa, tardivamente avvisato, aveva potuto impugnare in via differita l'ordinanza custodiale).

Cass. pen. n. 27833/2013

Non determina la nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare la ristrettezza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti - previamente depositati presso la cancelleria del giudice emittente - in relazione alla considerevole distanza tra il luogo ove gli atti risultano depositati e quello dove deve svolgersi l'interrogatorio. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la ristrettezza del tempo per prendere visione degli atti depositati presso la cancelleria del G.i.p. competente avrebbe potuto essere superata con la richiesta difensiva di rinvio dell'interrogatorio, sia pure nel rispetto del termine inderogabile previsto dall'art. 294 c.p.p.).

Cass. pen. n. 9585/2013

Qualora il giudice che procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. non abbia avuto conoscenza della nomina del difensore di fiducia effettuata dall'indagato con dichiarazione resa all'ufficio matricola, nel raccogliere a verbale la nomina suddetta non è tenuto a sospendere l'interrogatorio per avvisare il difensore nominato, atteso che tale obbligo sussiste soltanto ove la designazione intervenga in tempo utile e non anche ove essa sia contestuale al compimento dell'atto. (Fattispecie relativa ad avviso di fissazione di interrogatorio antecedente di cinque minuti la dichiarazione di nomina).

Cass. pen. n. 15225/2011

In tema di misure cautelari personali, nel computo del termine di cinque giorni per l'espletamento del cosiddetto interrogatorio di garanzia non si tiene conto del giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.

Cass. pen. n. 18190/2009

É escluso che nel caso in cui la custodia cautelare venga disposta per la prima volta dopo la pronuncia della sentenza di condanna, sia necessario procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato, previsto dall'art. 294 c.p.p.

Cass. pen. n. 44127/2008

Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l'art. 302 c.p.p. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell'interrogatorio, non richiedendosi che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero.

Cass. pen. n. 36682/2007

Allorché il P.M. scelga di non comparire all'udienza di convalida del fermo e trasmetta al giudice, contestualmente alla richiesta di convalida, quella di applicazione di misura cautelare personale con gli elementi su cui essa si fonda, e in udienza il giudice dia lettura integrale degli atti pervenutigli, le esigenze conoscitive della difesa risultano pienamente soddisfatte, sicché non ha luogo alcuna nullità dell'interrogatorio o dell'udienza per omissione del previo deposito di tali atti, salvo che la comunicazione da parte del giudice stesso degli elementi addotti dal P.M. sia ritenuta dalla difesa difettosa o incompleta, a seguito del relativo deposito — che deve comunque accompagnare la notificazione dell'ordinanza cautelare — o al più tardi con l'attivazione della procedura di riesame, nel qual caso si configura una nullità da dedurre, se relativa all'udienza, con il ricorso per cassazione e, se concernente l'interrogatorio, con istanza di scarcerazione e, in caso di decisione reiettiva, con l'appello a norma dell'art. 310 c.p.p.

Cass. pen. n. 31985/2007

Nell'ipotesi in cui al minore sia stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunità, l'interrogatorio di «garanzia» deve avvenire entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 294, comma primo bis, c.p.p., tenuto conto della natura prevalentemente correttiva della collocazione in comunità, non equiparabile alla misura della custodia cautelare.

Cass. pen. n. 10492/2006

L'impossibilità per il difensore dell'arrestato di avere tempestiva conoscenza della richiesta di misura cautelare e degli atti su cui si fonda, depositati unitamente alla richiesta di convalida dal pubblico ministero che si avvale della facoltà di non prendere parte all'udienza, determina una violazione del diritto di difesa per menomazione del contraddittorio, con la conseguente nullità d'ordine generale ed a regime intermedio dell'interrogatorio dell'arrestato, che determina, se tempestivamente rilevata, la perdita di efficacia della misura eventualmente applicata, e ciò in ragione dell'equiparazione dell'indicato interrogatorio a quello di garanzia ex art. 294 c.p.p.

Cass. pen. n. 26798/2005

L'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall'art. 294 c.p.p., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell'art. 293 stesso codice, dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che la notifica dell'avviso al difensore circa l'intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell'interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione del provvedimento cautelare).

Cass. pen. n. 48248/2003

In caso di nullità dell'interrogatorio dell'indagato reso in sede di udienza di convalida, il termine di cinque giorni entro il quale deve essere rinnovato l'interrogatorio, in caso di emissione di misura cautelare, decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione del provvedimento cautelare e non dal giorno dell'arresto.

Cass. pen. n. 37820/2003

L'interrogazione di garanzia da parte del giudice che disponga la misura della custodia cautelare in carcere non è dovuto quando detta misura sia applicata, secondo quanto previsto dal comma 1 ter dell'art. 276 c.p.p., in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari precedentemente disposti. (In motivazione la Corte ha osservato che la scelta del legislatore non può considerarsi irrazionale o contraria all'esercizio del diritto di difesa, posto che l'aggravamento consegue ineluttabilmente a circostanze di facile accertamento e d'altra parte l'interessato, trattandosi solo di contestare l'accertamento della violazione o di allegare possibili giustificazioni, può trovare adeguata tutela attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione).

Cass. pen. n. 8121/2003

Non è nullo l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. qualora ad esso proceda un giudice diverso, come persona fisica, da quello che ha applicato la misura cautelare in quanto non sussiste alcuna disposizione che imponga - a pena di nullità - che il giudice che procede all'interrogatorio in questione sia lo stesso giudice persona fisica che ha emesso la misura ed, inoltre, perché il principio di immutabilità del giudice è previsto dall'art. 525, comma 2, c.p.p. solo con riferimento alla necessaria identità della persona fisica del giudice o dei giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma non può estendersi per analogia (in assenza della identità di ratio) anche alle attività svolte nel corso delle indagini preliminari, tanto più per quelle che non hanno contenuto decisorio.

Cass. pen. n. 2011/2003

Il nuovo testo dell'art. 294, comma 1, c.p.p. — modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, conv. dall'art. 1 della legge 21 aprile 1999, n. 109, al fine di coprire urgentemente il vuoto normativo creato dal duplice intervento, additivo e demolitorio, sugli artt. 294 e 302 c.p.p., effettuato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 77 del 1997 e n. 32 del 1999 — indica nel «giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare» quello competente a procedere all'interrogatorio di garanzia, «fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento». Ne consegue, in forza di tale prorogatio competentiae, che — per le misure cautelari applicate nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ma eseguite dopo l'avvenuta trasmissione degli atti al giudice dibattimentale e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento — legittimamente procede all'interrogatorio di garanzia dell'imputato il Gip che ha emesso la misura.

Cass. pen. n. 33339/2002

L'invalidità dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida del fermo o dell'arresto (nella specie, per mancato, tempestivo avviso al difensore), comporta, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia della misura cautelare disposta all'esito della suddetta udienza, ove l'ordinanza applicativa di tale misura non sia seguita, nei termini, dall'effettuazione di nuovo, valido interrogatorio.

La nullità, per omesso avviso al difensore di fiducia, dell'interrogatorio dell'indagato reso in sede di udienza di convalida dell'arresto comporta, ex art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia del provvedimento custodiale successivamente emesso, qualora il giudice non provveda a rinnovare validamente l'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 c.p.c.

Cass. pen. n. 45543/2001

In tema di interrogatorio di garanzia, qualora la misura cautelare sia aggravata ai sensi dell'art. 276 c.p.p. a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, trova applicazione il comma 1 bis dell'art. 294 c.p.p. che impone, nei dieci giorni dalla esecuzione o dalla notificazione del provvedimento, l'interrogatorio della persona già sottoposta ad altra misura cautelare, e non l'art. 299 comma 3 ter c.p.p. che, nel disciplinare la diversa ipotesi di sostituzione di misura in melius, esige l'effettuazione dell'interrogatorio solo ove ricorrono taluni presupposti (richiesta dell'imputato e allegazione di nuove o diverse emergenze rispetto a quelle precedentemente valutate).

Cass. pen. n. 49523/2001

In tema di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, il comma 4 dell'art. 294 c.p.p. non indica alcun termine tassativo per l'avviso al difensore prima del compimento dell'atto, limitandosi a richiederne la tempestività, in modo da assicurare al difensore la possibilità di essere presente fisicamente allo svolgimento dell'atto e di poter svolgere un'assistenza difensiva adeguata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dell'interrogatorio per esserne stato dato avviso al difensore solo due ore prima, ritenendo tempestiva la comunicazione in considerazione del fatto che l'incombente doveva svolgersi nel carcere della stessa città in cui risiedeva il difensore dell'imputato, il quale aveva avuto tutto il tempo di consultare la documentazione e di presenziare all'atto).

Cass. pen. n. 39618/2001

Le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 c.p.p., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.

Cass. pen. n. 28977/2001

In tema di avviso al difensore di fiducia per l'interrogatorio di garanzia, nell'ipotesi di omonimia (per la presenza di più difensori dello stesso Foro con nome e cognome identici) spetta alla cancelleria provvedere alla notificazione nelle forme idonee a garantire la partecipazione del difensore di fiducia all'interrogatorio, eventualmente anche procedendo a notificare l'avviso ad entrambi i professionisti, non potendosi richiedere all'imputato di farsi carico di simile circostanza a lui non riferibile. Ne consegue che l'interrogatorio effettuato senza la presenza del difensore di fiducia, non avvisato, è viziato da nullità generale di ordine intermedio che, se tempestivamente dedotta, comporta l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare.

Cass. pen. n. 24811/2001

Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, delegato ad assumere l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294, comma 5 c.p.p., abbia proceduto in assenza del fascicolo processuale, perché non trasmessogli, non sussista alcuna invalidità delle attività da lui svolte allorché il giudice sia stato in grado di effettuare una chiara contestazione dell'addebito e degli elementi di prova a carico dell'indagato, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 64 e 65 c.p.p.

Cass. pen. n. 23385/2001

In tema di garanzie difensive, dopo l'interrogatorio dell'indagato effettuato ai sensi dell'art. 294 c.p.p. è superfluo l'invito a rendere un ulteriore interrogatorio ai sensi degli artt. 416, comma 1, e 375, comma 3, c.p.p., atteso che la ratio di tali disposizioni è quella di consentire all'indagato, portandolo a conoscenza della contestazione emergente dalle sommarie indagini svolte, di esporre le proprie difese attraverso l'interrogatorio che la legge gli dà facoltà di rendere, obiettivo già realizzatosi con l'interrogatorio reso ai sensi del citato art. 294 c.p.p.

Cass. pen. n. 22539/2001

Nell'ipotesi di arresto o fermo non convalidati, la contestazione nel corso dell'udienza camerale di reati diversi da quello per cui era avvenuto l'arresto e l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare solo per questi ultimi, rende necessario un apposito interrogatorio di garanzia, non potendosi considerare idoneo a soddisfare le esigenze di difesa l'interrogatorio effettuato in occasione dell'udienza di convalida relativamente ad un diverso episodio.

Cass. pen. n. 2917/2000

In tema di interrogatorio di garanzia, l'impedimento del difensore non implica la necessità del differimento dell'interrogatorio, in quanto il disposto dell'art. 486, comma quinto, c.p.p., non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme dell'art. 127 c.p.p. (Fattispecie nella quale il difensore aveva allegato il proprio impedimento a presenziare all'interrogatorio nell'ora fissata dal giudice in quanto quello stesso giorno erano stati fissati gli interrogatori degli altri indagati, ristretti in carceri diversi, attinti dalla medesima ordinanza cautelare).

In tema di interrogatorio di garanzia, nel caso in cui l'atto debba essere assunto nella circoscrizione di altro tribunale, spetta al giudice all'uopo delegato, e non al giudice delegante, stabilire il giorno e l'ora dell'interrogatorio.

Cass. pen. n. 1146/2000

In tema di interrogatorio reso dalla persona colpita da ordinanza di custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi in cui l'atto debba essere assunto nella circoscrizione di altro tribunale e lo stesso venga delegato al giudice per le indagini preliminari del luogo, quest'ultimo correttamente si limita a contestare i reati e gli elementi di prova precisati nell'ordinanza di custodia cautelare, senza procedere, quale giudice delegato, alla verifica di cui all'art. 294, comma terzo, c.p.p. (limitata — nel caso — ai presupposti di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., trattandosi di misura disposta ex art. 714, comma secondo, c.p.p.), e rimettendo tale valutazione al giudice delegante che può assumere decisioni in proposito con piena conoscenza della situazione processuale dell'indagato. Tanto può desumersi indirettamente dalla parallela disciplina della delega posta in essere da organo collegiale, disciplina che contempla la permanenza di quel potere decisorio in capo all'organo collegiale senza trasferirlo al componente da esso delegato, come può argomentarsi dall'art. 294, comma quinto, come modificato dall'art. 2 D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito in legge 21 aprile 1999, n. 109.

Cass. pen. n. 617/2000

In tema di misure cautelari, il deposito in cancelleria dell'ordinanza dispositiva della misura stessa non deve necessariamente precedere l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., né deve aver luogo entro un termine predefinito. Ciò infatti, in astratto, non costituisce inevitabilmente lesione del diritto di difesa (il cui esercizio è comunque garantito dall'avviso previsto dallo stesso articolo e dalle modalità con le quali deve svolgersi l'interrogatorio). Nondimeno, l'eventuale pregiudizio del diritto di difesa, derivante dal fatto che l'ordinanza suddetta non sia stata depositata a disposizione dei difensori prima dell'interrogatorio, può risultare, in concreto, nel caso in cui consti positivamente una situazione in cui quegli stessi diritti risultino effettivamente conculcati. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato infondato il motivo di ricorso in quanto la difesa aveva semplicemente rappresentato la difficoltà di esaminare, in ristretti termini di tempo, la voluminosa ordinanza custodiale).

Cass. pen. n. 3778/2000

Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 294, comma 1, c.p.p., va effettuato l'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a custodia cautelare va computato secondo la regola generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p., e quindi non tenendo conto del dies a quo ma soltanto del dies ad quem, non essendo applicabile la diversa regola dettata dall'art. 297, comma 1, c.p.p., la quale riguarda soltanto i termini di durata della custodia cautelare.

In tema di interrogatorio di garanzia, il termine di cinque giorni previsto dall'art. 294, comma primo, c.p.p., non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all'attività del giudice, e si atteggia perciò come un normale termine processuale al quale si — applica la regola generale dell'art. 172, comma quarto, c.p.p., secondo la quale non si computa il giorno iniziale di decorrenza, e cioè, nella specie, il giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.

Cass. pen. n. 5624/1999

È legittima l'assunzione dell'esame di persona sottoposta alle indagini da parte di due magistrati del pubblico ministero appartenenti ad uffici diversi, qualora entrambi siano investiti della conduzione delle indagini in relazione alle modalità oggettive e soggettive dei fatti. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha avuto anche modo di precisare che la presenza di ufficiali di P.G. all'assunzione di tale atto, nel corso delle indagini preliminari, non viola alcuna norma processuale).

Il ritardo nella trasmissione dei verbali di interrogatorio della persona sottoposta alle indagini non determina l'inefficacia del provvedimento coercitivo, in quanto l'atto in questione, non portando elementi a supporto della difesa, non può essere considerato atto sopravvenuto favorevole all'indagato.

Cass. pen. n. 885/1999

In tema di rinnovazione, ex art. 27 c.p.p., di ordinanza applicativa di misura cautelare, disposta da giudice dichiaratosi incompetente, è da escludere la necessità di procedere anche a nuovo interrogatorio. Detta previsione, infatti, impone al giudice competente, cui siano stati trasmessi gli atti, di emettere, a pena di inefficacia della misura disposta dal giudice incompetente, una nuova ordinanza di custodia cautelare nel rispetto degli articoli 292, 317 e 321 c.p.p., ma non gli impone di procedere, nei cinque giorni dall'esecuzione della stessa, all'interrogatorio della persona ad essa assoggettata, non essendovi alcun richiamo agli adempimenti di cui ai successivi articoli 294 e 302 stesso codice. Ne consegue che la previsione di cui all'art. 27 c.p.p., deve essere letta nel senso della superfluità di un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente il quale, in base al principio di carattere generale della conservazione degli atti assunti dal giudice incompetente, può legittimamente trarre dall'interrogatorio, reso dall'indagato nel rispetto dei diritti della difesa ed entro i termini previsti dall'art. 294 c.p.p., gli elementi per la conferma o meno della misura cautelare. Consegue, altresì, che il mancato ripetersi dell'interrogatorio non esonera affatto il giudice dall'obbligo di valutare il sussistere di tutti i presupposti di legge anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona indagata al giudice dichiaratosi incompetente.

Cass. pen. n. 3723/1999

Si verifica lesione essenziale del diritto di difesa in sede di riesame quando, tra gli atti trasmessi dalla autorità procedente, manchino sia la trascrizione dell'interrogatorio fonoregistrato dell'indagato, sia il verbale in forma riassuntiva. Quest'ultimo, infatti, garantisce che l'interrogatorio si è verificato e che la registrazione è contenuta nei supporti magnetici allegati. La trascrizione della registrazione dell'interrogatorio, per altro, può essere omessa solo in presenza della verbalizzazione riassuntiva, con la conseguenza che la mancanza di entrambi gli atti, pur se al tribunale siano state trasmesse le sole «cassette», rende inutilizzabile un atto che ha funzione di garanzia e costituisce momento fondamentale della strategia difensiva.

Cass. pen. n. 1327/1999

In tema di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, l'art. 294, comma 2, c.p.p. prevede che esso possa essere differito nel solo caso di impedimento assoluto dell'imputato a renderlo, accertato come tale e riportato in un decreto motivato del giudice affinché non vi siano motivi o ragioni di dubbio o di controversie riguardo alla sua sussistenza ed entità. Alla mancanza di tale decreto consegue la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p.

Cass. pen. n. 7277/1999

La disposizione di cui all'art. 294, sesto comma, c.p.p., secondo la quale, a seguito della modifica apportata dall'art. 11 della legge n. 332 del 1995, l'interrogatorio della modifica apportata dall'art. 11 della legge n. 332 del 1995, l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'indagato o l'imputato sia privato della libertà personale in seguito a provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in flagranza o a fermo. Ed invero il predetto art. 11 si è limitato a modificare il sesto comma dell'art. 294 citato senza introdurre alcuna innovazione nella disciplina dettata dal successivo art. 388, riguardante, appunto, l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del pubblico ministero.

Cass. pen. n. 531/1999

Attesa l'imprescindibile necessità, cui è finalizzato l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., di assicurare un contatto diretto e immediato fra il giudice competente ed il soggetto privato della libertà personale, deve escludersi che detta necessità possa essere soddisfatta dal solo interrogatorio reso davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente, dovendosi al contrario ritenere che l'incombente in questione debba essere rinnovato, a pena di perdita di efficacia della misura cautelare, da parte del giudice competente il quale abbia provveduto a riemettere l'ordinanza cautelare, ai sensi dell'art. 27 c.p.p.

Cass. pen. n. 3824/1999

Il verbale dell'interrogatorio «di garanzia» previsto dall'art. 294 c.p.p. fa parte in ogni caso degli «elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini», da trasmettere al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p.. La mancata trasmissione, tuttavia, non determina la perdita di efficacia della misura cautelare, ma piuttosto, dando luogo alla mancata cognizione, da parte del giudice del riesame, degli elementi potenzialmente rilevanti contenuti in detto verbale, comporta un difetto di motivazione dell'ordinanza con la quale lo stesso giudice confermi il provvedimento cautelare.

Cass. pen. n. 5705/1999

L'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare non opera quando gli atti sono stati trasmessi al giudice del dibattimento, in quanto gli artt. 294 e 302 c.p.p., come dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte cost. con sentenza n. 77 del 1997, hanno una sfera di efficacia che è stata estesa fino alla conclusione della udienza preliminare, ma non oltre. Ciò perché le esigenze che l'interrogatorio in vinculis mira a soddisfare sono assicurate nella fase dibattimentale dal contraddittorio e dalla possibilità per l'imputato di interloquire non soltanto attraverso l'esame, ma anche rendendo «in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune» (artt. 494, comma 1, 523, comma 5, c.p.p.).

Cass. pen. n. 3123/1998

Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, delegato a norma dell'art. 294 comma 5, c.p.p., ad assumere l'interrogatorio di garanzia abbia proceduto all'incombente privo del fascicolo procedimentale, perché non trasmessogli dall'autorità delegante, tale mancanza non comporta alcuna conseguenza sulla validità dell'atto qualora il giudice sia stato in grado di effettuare una chiara contestazione dell'addebito con la specificazione degli elementi di fatto su cui si basa l'accusa, compresa l'indicazione degli elementi di prova acquisiti, come richiesto dagli artt. 64 e 65 c.p.p.

Cass. pen. n. 2886/1998

È abnorme l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, dopo avere emesso provvedimento di custodia cautelare in carcere all'esito di udienza di convalida del fermo svoltasi senza previo avviso al difensore di fiducia, richiesto di declaratoria di inefficacia della misura per la mancanza di un valido interrogatorio nei cinque giorni di cui all'art. 294 c.p.p., abbia nuovamente disposto la custodia cautelare in carcere del fermato, pur avendo rilevato la nullità dell'atto compiuto, e senza avere prima provveduto alla sua scarcerazione e al suo previo interrogatorio di garanzia in stato di libertà.

Cass. pen. n. 4426/1998

Poiché l'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è limitato alla fase delle indagini preliminari, l'efficacia della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1997 - la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 294, primo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice per le indagini preliminari proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, a pena di inefficacia della misura ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice, anch'esso dichiarato incostituzionale - presuppone che al momento della pubblicazione della sentenza gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice del dibattimento ovvero che non sia iniziata la fase del giudizio. In caso contrario, tale fase, caratterizzata dalla pienezza del contraddittorio e dalla presenza della parte privata, produce effetti assorbenti delle esigenze che avrebbero potuto soddisfarsi con l'interrogatorio di garanzia.

Cass. pen. n. 3113/1998

Dovendosi attribuire efficacia invalidante, e perciò retroattiva, alle pronunzie del giudice delle leggi, ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1977 n. 77 — che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma primo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia — qualora l'interrogatorio predetto non abbia avuto luogo o abbia avuto luogo oltre il termine di legge, la misura stessa va dichiarata inefficace, essendo ininfluente che il tempestivo espletamento del mezzo non sia avvenuto perché all'epoca non previsto (Nella specie, dopo il rinvio a giudizio dell'imputato, intervenuto prima della sentenza citata dalla Corte costituzionale, il giudice dibattimentale aveva dichiarato la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero, che li aveva, poi, inviati al Gip; quest'ultimo aveva provveduto, entro cinque giorni dal loro arrivo, ma oltre i cinque giorni dalla restituzione di essi al P.M., all'interrogatorio dell'imputato. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che, essendo il procedimento regredito nella fase anteriore al dibattimento, sarebbe venuta meno quella condizione di completa tutela della difesa connessa al giudizio dibattimentale, che sola avrebbe consentito di dichiarare esaurita la situazione processuale instauratasi a seguito dell'arresto e, di conseguenza, ha annullato senza rinvio i provvedimenti di merito che avevano rigettato la richiesta di scarcerazione per caducazione automatica della misura).

Cass. pen. n. 4964/1998

Quando nei confronti di soggetto colpito da ordinanza applicativa di misura cautelare sia stato ritualmente effettuato l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p. l'eventuale scarcerazione successivamente disposta sulla base dell'erroneo convincimento che il detto incombente non abbia invece avuto luogo può essere legittimamente revocata e, anche in difetto di revoca, non impedisce l'emissione di una nuova ordinanza custodiale, senza che a tal fine occorra il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 302 c.p.p., e cioè l'effettiva previa liberazione dell'imputato (nella specie rimasto in vinculis ad altro titolo) e la di lui sottoposizione ad interrogatorio in stato di libertà.

Cass. pen. n. 3083/1998

Allorché la fase procedimentale in cui si deve procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato si sia esaurita prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione dell'art. 294, comma primo, c.p.p., come modificata dalla sentenza n. 77 del 1997 della Corte costituzionale (per essere l'imputato medesimo già stato tratto a giudizio), è inammissibile la declaratoria di inefficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio dell'imputato, né è possibile ipotizzare la regressione del processo alla fase precedente, tanto più che le esigenze difensive possono trovare piena attuazione nel pubblico dibattimento, in cui l'imputato ha facoltà di svolgere compiutamente la propria difesa con istanze e richieste presentate direttamente al giudice.

Cass. pen. n. 3899/1998

In tema di applicazione della sentenza n. 77 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma primo, c.p.p. nella parte in cui non prevede, dopo la fase delle indagini preliminari e fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, l'obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, il rapporto costituito dall'esistenza di una misura custodiale è strettamente legato alle fasi in cui il procedimento si trova, ciascuna delle quali conferisce al rapporto stesso caratteristiche e modalità particolari, sicché ogni fase costituisce una situazione a sè stante. In tale prospettiva, con riguardo alle motivazioni sulle quali si fonda detta pronuncia di incostituzionalità, la legittima sottoposizione di un soggetto a custodia cautelare nella fase successiva alle indagini preliminari e precedente a quella del giudizio con il pieno rispetto di una normativa in quel momento vigente, deve considerarsi, rispetto alla analoga situazione riguardante il medesimo soggetto nella successiva fase del giudizio, una situazione non suscettibile di rimozione o di modifica. Ed invero, malgrado la successiva dichiarazione di incostituzionalità di una norma riguardante il momento immediatamente successivo alle indagini preliminari, ma precedente alla fase dibattimentale, che rende a posteriori illegittima e, quindi, inefficace, una misura cautelare, non si può, senza determinare conseguenze aberranti e scardinare principi di ordinato svolgimento dei processi, considerare rapporto non esaurito quello che vedeva un soggetto legittimamente sottoposto, in ossequio alle disposizioni all'epoca vigenti, ad una misura custodiale. (Fattispecie nella quale, dopo la — e in base alla — sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1997, gli imputati avevano presentato istanza di scarcerazione alla corte di assise, dinanzi alla quale pendeva giudizio contro di loro, sul rilievo della sopravvenuta inefficacia ex art. 302 c.p.p. della misura cautelare per omesso interrogatorio da parte del giudice entro i cinque giorni dall'esecuzione della misura, peraltro all'epoca di quest'ultima non richiesto; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che non avevano condiviso l'impostazione dei ricorrenti, facendo leva anche sulla motivazione della sentenza della Consulta, i cui effetti ablativi ha ritenuto limitati alle situazioni processuali, di sottoposizione a custodia cautelare, legate alla fase intercorrente tra le indagini preliminari e il successivo momento del giudizio, e non estensibili a situazioni aventi riferimento a fasi totalmente diverse, come quella del dibattimento o, a maggior ragione, dei gradi successivi di giudizio).

Cass. pen. n. 511/1998

In materia di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, tale interrogatorio di garanzia, non è conseguenzialmente legato ad un atto processuale, ma al fatto che la persona trovasi sottoposta ad una misura cautelare personale. L'interrogatorio pertanto resta valido ed efficace, ai fini del mantenimento della misura, anche se sia stato occasionalmente eseguito nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, indipendentemente dal contenuto o dalla sorte del provvedimento emesso all'esito dell'udienza stessa.

Cass. pen. n. 1598/1998

La sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1997, n. 77, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 294, comma primo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio della custodia, postula che l'esecuzione della misura cautelare sia avvenuta prima che gli atti siano stati trasmessi al giudice del dibattimento ovvero prima che sia stata instaurata la fase del giudizio, i cui caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e di immanente presenza della parte civile producono effetti assorbenti delle esigenze che l'interrogatorio di garanzia intende soddisfare. (Nella specie, è stato ritenuto mancante il presupposto della richiamata decisione della Corte costituzionale, in quanto al momento dell'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere si era già verificata la costituzione dell'imputato davanti al giudice del rito abbreviato, ancorché il procedimento fosse stato sospeso dopo tale costituzione e rinviato ad udienza successiva).

Cass. pen. n. 2220/1998

Nel caso di riapplicazione, ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p., di misura cautelare nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e poi condannato in appello per lo stesso fatto, non sussiste, per difetto dei relativi presupposti, l'obbligo di effettuazione dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p.

Cass. pen. n. 3/1998

Dovendosi attribuire alla pronunce del giudice delle leggi efficacia invalidante e perciò retroattiva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 3 aprile 1997 — la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 294, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice per le indagini preliminari proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, a pena di inefficacia della misura ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice, anch'esso dichiarato incostituzionale — qualora l'interrogatorio predetto non abbia avuto luogo, la misura cautelare applicata deve essere dichiarata inefficace, essendo ininfluente che il tempestivo espletamento del mezzo non si sia potuto verificare perché all'epoca non era previsto. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare applicata al g.i.p. successivamente alla chiusura delle indagini preliminari, rilevando che il ricorrente aveva maturato, ora per allora, il diritto a riacquistare lo status libertatis per omesso svolgimento dell'interrogatorio di garanzia nel termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura).

Cass. pen. n. 715/1998

Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1997 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice procedente dovesse provvedere all'effettuazione dell'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare al più tardi entro i cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione di detta misura), non può dar luogo alla configurabilità di una situazione «esaurita», con conseguente inoperatività della suindicata pronuncia, il fatto che, al momento della pubblicazione della medesima, pur non essendo ancora pervenuti gli atti al giudice del dibattimento, fossero nondimeno trascorsi più di cinque giorni dalla data di inizio della custodia cautelare.

Cass. pen. n. 4828/1998

La sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 3 aprile 1997, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma primo, c.p.p. (nella parte in cui non prevede l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento) e dell'art. 302 dello stesso codice (limitatamente alle parole «nel corso delle indagini preliminari»), non si applica ai procedimenti penali in corso, per i quali, prima della pubblicazione della predetta sentenza, sia già decorso il termine di cinque giorni dalla esecuzione della misura custodiale previsto per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia; e ciò perché la efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di incostituzionalità di norme processuali incontra un limite nei rapporti processuali esauriti.

Cass. pen. n. 6423/1997

Ai fini del computo e della decorrenza del termine per l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, l'art. 294, comma primo, nuovo c.p.p. fa eccezione alla norma generale di cui all'art. 172, secondo cui dies a quo non computatur in termine.

Cass. pen. n. 2546/1997

L'interrogatorio delegato dal Gip ex art. 294, comma 5, c.p.p. deve essere condotto secondo le regole formali e sostanziali fissate dagli artt. 63 e 64 c.p.p., e cioè con la chiara contestazione dell'addebito, la specificazione degli elementi su cui l'accusa si fonda e l'indicazione delle relative fonti. Quando tali condizioni siano rispettate tale atto può essere adeguatamente portato a termine anche in caso di omessa trasmissione degli atti e di assenza del fascicolo processuale, la cui omessa trasmissione non determina automaticamente alcuna nullità.

Corte cost. n. 77/1997

È costituzionalmente illegittimo l'art. 294, comma primo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia.

Cass. pen. n. 3512/1996

Qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l'obbligo di interrogare nuovamente l'indagato ai sensi dell'art. 294 c.p.p.; tuttavia, qualora nel secondo provvedimento vengano contestati elementi nuovi e diversi rispetto a quello precedente, il mancato interrogatorio determina la perdita di efficacia della misura secondo il disposto dell'art. 302 c.p.p., limitatamente, però, a quei fatti-reato in relazione ai quali sia stato omesso il predetto adempimento; non esiste infatti il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata.

Corte cost. n. 384/1996

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 6, c.p.p. (come novellato dall'art. 11 della L. 8 agosto 1995, n. 332), nella parte in cui non prescrive che anche l'interrogatorio ad opera del pubblico ministero della persona arrestata nella flagranza del reato, al pari del (già previsto) interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non possa precedere l'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari.
(Omissis). Si deve, infatti, ritenere la non assimilabilità, da una parte, dell'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari in sede di verifica della persistenza delle condizioni e delle esigenze della misura cautelare con l'interrogatorio del medesimo giudice per le indagini preliminari in sede di giudizio sulla richiesta di convalida dell'arresto non accompagnata da richiesta di misura cautelare e, d'altra parte, dell'ordinario interrogatorio del pubblico ministero (art. 364 c.p.p.) con quello — ad opera del medesimo organo dell'accusa — dell'arrestato (art. 388 c.p.p.), onde deve ritenersi insussistente tra le due sistuazioni comparate, al di là della loro innegabile contiguità, una identità sostanziale tale da imporre, per il rispetto del principio di eguaglianza, la medesima disciplina.
Da una parte si ha infatti che l'interrogatorio (dell'arrestato) al quale può procedere ex art. 388 c.p.p. il pubblico ministero (Omissis) ha una sua peculiarità rispetto a quello ordinario (dell'indagato) ex art. 364 c.p.p., al quale si riconduce l'interrogatorio ex art. 294 del soggetto sottoposto a misura cautelare sempre da parte del pubblico ministero, perché persegue una finalità anche di garanzia (Omissis). Analoga finalità di garanzia è sottesa al provvedimento, che parimenti può adottare il pubblico ministero, di liberazione dell'arrestato ex art. 121 disp. att. c.p.p. nell'ipotesi in cui egli ritenga di non dover chiedere l'applicazione delle misure coercitive. Questa concorrente finalità di garanzia connota l'atto di interrogatorio dell'arrestato da parte del pubblico ministero sì da differenziarlo rispetto alla figura generale dell'interrogatorio dell'indagato da parte ancora del pubblico ministero, al quale fa riferimento la disposizione censurata.
(Omissis). D'altra parte deve parimenti rilevarsi che anche l'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare ad opera del giudice per le indagini preliminari, ex art. 294 c.p.p., non è pienamente equiparabile a quello dell'arrestato al quale procede il giudice per le indagini preliminari medesimo in sede di udienza di convalida ex art. 391 dello stesso codice quando il pubblico ministero non chieda l'adozione di misure cautelari. Infatti, mentre il primo persegue lo scopo di valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari l'interrogatorio dell'arrestato, come tale, persegue la diversa finalità di verificare se sussitano, o meno, le (del tutto diverse) condizioni che legittimano l'arresto.

Cass. pen. n. 4780/1996

Per stabilire se la nomina del difensore, effettuata nelle forme di cui all'art. 123 c.p.p., abbia efficacia nel momento in cui perviene all'autorità giudiziaria ovvero in quello in cui perviene al direttore del carcere, occorre fissare una nozione di conoscenza legale che possa garantire tempestivamente l'esercizio del diritto di difesa. Tale garanzia è realizzata facendo riferimento al momento in cui l'atto di nomina perviene all'ufficio procedente. (Fattispecie relativa all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, nella quale è stato deciso che se la nomina perviene prima della fissazione dell'interrogatorio, il giudice è tenuto comunque a procedere all'avviso al difensore di fiducia).

Cass. pen. n. 6230/1996

La disposizione di cui all'art. 294, sesto comma, c.p.p., secondo la quale, a seguito della modifica apportata dall'art. 11 legge 8 agosto 1995, n. 332, l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'indagato o l'imputato sia privato della libertà personale in seguito a provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in flagranza od a fermo; il predetto art. 11 legge n. 332/95, infatti, si è limitato a modificare il sesto comma dell'art. 294 c.p.p., senza introdurre alcuna innovazione nella disciplina dettata dal successivo art. 388 riguardante, appunto, l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del pubblico ministero.

Cass. pen. n. 4748/1996

L'obbligo di effettuare l'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., sussiste solo nella fase delle indagini preliminari, la quale è da ritenere conclusa con l'esercizio, da parte del pubblico ministero, dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 c.p.p., nulla rilevando in contrario la possibilità di effettuazione, successivamente al detto esercizio, di ulteriori indagini.

Cass. pen. n. 5657/1995

La mancata indicazione, nel decreto che, ai sensi dell'art. 104 c.p.p., dispone il differimento dei colloqui tra imputato e difensore, delle «specifiche ed eccezionali ragioni di cautela», cui fa riferimento la citata disposizione normativa, dà luogo a una nullità di ordine generale afferente non solo il suindicato provvedimento ma anche il successivo interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., quando detto ultimo incombente sia stato effettuato senza che preventivamente l'imputato abbia avuto modo di consultarsi con il difensore, nulla rilevando in contrario che lo stesso imputato, pur avendone la possibilità, non abbia chiesto che l'interrogatorio venisse differito, ma si sia limitato alla formulazione (tempestiva) dell'eccezione; e ciò in quanto l'interessato non ha, in genere, alcun obbligo di attivarsi per consentire la sanatoria di nullità già verificatesi, né può trovare applicazione, nell'ipotesi data, il disposto di cui all'art. 134 c.p.p., trattandosi di norma eccezionale concernente situazioni tutt'affatto diverse (sanatoria delle nullità di citazione, avvisi e notificazioni).

Cass. pen. n. 4467/1995

Non sussiste nullità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. allorché, essendo stato dato rituale avviso al difensore d'ufficio, in assenza, fino a quel momento, di nomina di difensore di fiducia, tale nomina intervenga solo all'atto dell'effettuazione dell'interrogatorio medesimo e questo venga ugualmente espletato senza che il legale così nominato vi assista, nulla rilevando in contrario che, al momento dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, l'imputato o indagato, in violazione del disposto di cui all'art. 293, comma 1, c.p.p., non fosse stato avvertito della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Cass. pen. n. 2909/1995

Deve considerarsi tempestivo, ai sensi dell'art. 294, comma 4, c.p.p., non solo l'avviso che ponga il difensore nelle condizioni di intervenire all'interrogatorio dell'indagato, ma anche quello che gli consenta di nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p.

Cass. pen. n. 26/1995

Poiché il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento, con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 c.p.p., suscettibile di appello ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice.

Cass. pen. n. 1486/1995

L'obbligo dell'interrogatorio ad opera del giudice della persona in stato di custodia cautelare è imposto dall'art. 294 c.p.p. limitatamente alla fase delle indagini preliminari, che concerne le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il provvedimento restrittivo sia stato emesso nei confronti di un soggetto successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio dopo l'esercizio dell'azione penale, l'obbligo di cui sopra viene meno e la sua omissione non comporta la caducazione del titolo custodiale ai sensi dell'art. 302 c.p.p.

Cass. pen. n. 88/1995

L'indisponibilità del difensore di fiducia di attendere l'inizio dell'attività fissata ed a cui ha diritto di assistere per la difesa dell'indagato non viola il diritto di difesa, allorché tale indisponibilità dipenda da un contenuto ritardo dell'ufficio che vi debba provvedere e sempre che nel prosieguo si sia provveduto alla nomina del difensore di ufficio e agli avvisi dovuti per la sua partecipazione al compimento dell'atto. (Fattispecie in tema di interrogatorio dell'indagato in vinculis da parte del giudice per le indagini preliminari. La Corte ha osservato che se, per un verso, la natura stessa dell'attività ed i termini ristretti nei quali si deve svolgere richiedono la puntualità dell'ufficio - il ritardo nell'espletamento dell'atto ammontava ad una sola ora - che deve rispettare, per quanto possibile, l'ora fissata nelle convocazioni, per un altro verso, è anche richiesta una particolare disponibilità del difensore a svolgere la sua attività professionale per la difesa dell'indagato, concependo il rilievo che essa ha riguardo allo status libertatis dell'indagato stesso e valutando la compatibilità di essa, al momento di accettazione dell'incarico, con altri impegni professionali già assunti)

Cass. pen. n. 6017/1995

Il ripristino della custodia cautelare, a seguito della caducazione del D.L. 14 luglio 1994, n. 440, in forza del quale detta misura era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, non comporta la necessità di un nuovo interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p., non essendovi stata alcuna soluzione di continuità nella restrizione, in un modo o nell'altro, della libertà personale dell'imputato.

Cass. pen. n. 4923/1995

L'avviso della data e del luogo dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., fatto a mezzo telefono, trattandosi di semplice avviso e non di notifica di avviso, può non essere seguito dal telegramma di conferma, senza che l'omissione comporti nullità.

Cass. pen. n. 3607/1994

In tema di interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non ogni deviazione dallo schema-tipo dell'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 65 c.p.p. (contestazione dei fatti e comunicazione degli elementi di prova a carico, invito del giudice alla persona interpellata ad esporre le sue difese, formulazione di domande) costituisce causa di invalidità dell'atto e, a fornitori, di caducazione dello stato custodiale, purché si realizzi la surrichiamata finalità di garanzia. (Fattispecie nella quale è stata disattesa la doglianza dell'indagato che aveva lamentato la mancanza di interrogatorio in ordine ad una delle due imputazioni ascrittegli).

Cass. pen. n. 2157/1994

In tema di misure cautelari, la pretesa nullità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. come atto successivo alla adozione di un provvedimento cautelare, derivi esso dalla nullità o comunque dalla invalidità del prescritto avviso al difensore, o da qualsivoglia altra ragione, non può incidere sulla validità del provvedimento cautelare, ma può dar luogo unicamente, quando la misura applicata sia quella della custodia cautelare, alla liberazione dell'indagato, a norma dell'art. 302 c.p.p., liberazione che, qualora non sia disposta d'ufficio, va richiesta al giudice procedente, il quale dovrà provvedere con ordinanza, soggetta ad appello ai sensi dell'art. 310, comma 1, c.p.p.

Cass. pen. n. 3/1994

Nei casi di arresto o di fermo non seguiti da provvedimento di convalida per omesso interrogatorio dell'indagato ovvero di arrestato o fermato che non abbia reso l'interrogatorio in quanto non abbia potuto o voluto comparire nella udienza in cui la convalida è stata decisa, ai quali abbia fatto seguito l'applicazione della custodia cautelare, il termine perentorio di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 294, comma 1, c.p.p., il giudice per le indagini preliminari deve procedere all'interrogatorio decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione del provvedimento che ha disposto la custodia.

Cass. pen. n. 4798/1994

A norma dell'art. 294, quarto comma, c.p.p., l'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare può svolgersi senza la presenza del difensore, tempestivamente avvisato, perché quest'ultimo, come del resto anche il P.M., ha solo la facoltà di intervenire. Non è perciò indispensabile, in caso di assenza del difensore di fiducia, la nomina di un difensore di ufficio.

Cass. pen. n. 4385/1994

In tema di misure cautelari, la nullità della notifica dell'avviso per l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare ex art. 294 c.p.p. esula dai limiti istituzionali del giudizio di riesame perché attiene non alle condizioni di legittimità e di merito richieste per l'emissione del provvedimento cautelare, ma alle condizioni di successiva inefficacia di tale provvedimento (fre le quali v'è l'omissione dell'interrogatorio), il cui esame rientra nella competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari che deve provvedere con ordinanza soggetta ai mezzi di impugnazione di cui all'art. 310 c.p.p.

Cass. pen. n. 23/1994

In materia di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, l'art. 294, quarto comma, c.p.p. prevede per il pubblico ministero e per il difensore la «facoltà di intervenire» e non l'obbligo, e di conseguenza, se il difensore non si avvale di tale facoltà, il giudice non deve designare alcun sostituto a norma dell'art. 97, quarto comma, stesso codice.

In tema di avvisi al difensore, nei casi in cui, ricorrendo una situazione di urgenza, la legge, in luogo di prevedere la «notifica» dell'avviso, si limiti a stabilire che lo stesso deve essere «dato» al difensore, deve ritenersi sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni. Peraltro, quando non sia possibile procurare tale conoscenza «effettiva», è solo la conoscenza «legale» che può far ritenere osservata la norma che prescrive l'avviso, sicché in tal caso occorre usare le forme stabilite per le notificazioni, che costituiscono il mezzo normalmente previsto dal legislatore per portare a conoscenza delle persone atti del procedimento da compiere o già compiuti. (Sulla scorta del principio di cui in massima e con riferimento al caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 294, quarto comma, c.p.p., a norma della quale al difensore «è dato tempestivo avviso» dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, deve ritenersi osservata quando l'avviso, dato a mezzo telefono, è ricevuto dal difensore personalmente, anche se l'avviso non è seguito dalla conferma mediante telegramma).

Cass. pen. n. 1858/1993

Nel caso in cui, per l'interrogatorio da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice non ritenga di procedere personalmente, ma, ai sensi dell'art. 294 c.p.p. quinto comma, richieda il giudice per le indagini preliminari del luogo, l'individuazione del difensore di ufficio spetta al giudice rogante in quanto competente al compimento dell'atto per cui si procede; spetta invece al giudice delegato emettere l'avviso della fissazione dell'interrogatorio, nonché, eventualmente, la comunicazione di individuazione del difensore di ufficio, disposta dal giudice richiedente.

Cass. pen. n. 1205/1993

In caso di rinnovazione, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., di ordinanza applicativa di misura cautelare emessa da giudice dichiaratosi incompetente, è da escludere la necessità di procedere anche a nuovo interrogatorio. Tale articolo, infatti, impone al giudice competente, cui siano stati trasmessi gli atti, di emettere, a pena di inefficacia della misura disposta dal giudice incompetente, una nuova ordinanza di custodia cautelare nel rispetto degli artt. 292, 317 e 321 c.p.p., ma non gli impone di procedere nei cinque giorni dall'esecuzione della stessa all'interrogatorio della persona ad essa assoggettata, non essendovi alcun richiamo agli adempimenti di cui ai successivi artt. 294 e 302. Tale previsione deve essere letta invero nel senso della superfluità di un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente, il quale in base al principio di carattere generale della conservazione degli atti assunti dal giudice incompetente, può legittimamente trarre dall'interrogatorio reso dall'indagato nel rispetto dei diritti della difesa ed entro i limiti previsti dall'art. 294 c.p.p., gli elementi per la conferma o meno della misura cautelare. D'altro canto, il mancato ripetersi dell'interrogatorio non esonera affatto il giudice dall'obbligo di valutare il sussistere di tutti i presupposti di legge anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona indagata al giudice dichiaratosi incompetente.

Cass. pen. n. 1489/1993

La mancata, specifica indicazione, nell'ordinanza applicativa di custodia cautelare, della identità dei soggetti dai quali provengano dichiarazioni accusatorie assunte come indizi di colpevolezza, in quanto giustificata da plausibili ragioni di cautela processuale, non può costituire causa alcuna di nullità, posto che l'art. 292, secondo comma, lettera c), c.p.p., nel prevedere l'obbligo dell'indicazione, nella suddetta ordinanza, «degli elementi di fatto da cui (gli indizi) sono desunti e dei motivi della loro rilevanza», non fa alcun riferimento anche alle fonti da cui i detti elementi sono ricavati e, d'altra parte, dal combinato disposto degli artt. 294, quarto comma e 65, primo comma, c.p.p., risulta anche la possibilità di omettere, in sede di interrogatorio, la comunicazione all'interrogato delle fonti degli elementi di prova a suo carico, quando da tale comunicazione possa derivare pregiudizio per le indagini.

Cass. pen. n. 1145/1993

Nei processi che in fase istruttoria proseguono con le norme anteriormente vigenti, il termine entro il quale si deve procedere, a pena di estinzione della misura, all'interrogatorio della persona che si trova in stato di custodia cautelare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 365 c.p.p. del codice previgente, e non quello di cinque giorni, previsto dall'art. 294 del nuovo codice di rito. A tale conclusione si perviene grazie all'esame della normativa transitoria contenuta nel D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. In particolare, l'art. 245 di tale normativa non indica l'art. 294 tra le disposizioni del nuovo codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti. Gli artt. 250 e 251, poi, che indicano le specifiche norme del nuovo codice, applicabili anche ai procedimenti che proseguono con il vecchio rito, in tema di fermo, di arresto, di presupposti e durata delle misure cautelari, non fanno cenno al termine di estinzione della custodia cautelare per omesso interrogatorio. Vertendosi in tema di norme processuali, in difetto di apposita disposizione, trova applicazione il principio generale tempus regit actum, da intendere non nel senso che, essendo stato emesso il mandato di cattura dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, il tempo dell'atto sarebbe quello del nuovo codice, ma nel senso che l'atto è regolato dalla legge processuale applicabile per quel determinato processo, sulla scorta delle disposizioni transitorie.

Cass. pen. n. 1133/1993

In tema di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, il comma quarto dell'art. 294 c.p.p. non prefissa alcun termine tassativo per l'avviso, prima del compimento dell'atto, al difensore, fissando il solo criterio della «tempestività» dell'avviso stesso, così implicitamente rimettendosi al giudizio discrezionale del magistrato, in relazione anche al ristretto arco di tempo entro il quale l'interrogatorio deve essere validamente espletato. Nel concetto di «tempestività» comunque debbono essere presi in considerazione fattori eterogenei, tra i quali la distanza spaziale del luogo di abituale residenza del difensore, rispetto a quello in cui l'interrogatorio deve aver luogo, considerando, peraltro, anche la rapidità dei moderni mezzi di locomozione e di comunicazione. (Nel caso di specie, relativo ad un interrogatorio da espletarsi a Milano, l'avviso al difensore di fiducia, residente a Reggio Calabria, era stato dato a mezzo fax appena mezz'ora prima dell'interrogatorio stesso; la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente che lamentavano la intempestività di tale avviso e la conseguente nullità dell'interrogatorio, cui aveva assistito un difensore nominato di ufficio, per violazione del diritto di difesa).

Cass. pen. n. 14/1993

L'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare entro cinque giorni, previsto dall'art. 294, primo comma, c.p.p., pena la cessazione di efficacia del titolo ai sensi del successivo art. 302, vale solo nella fase delle indagini preliminari e, dunque, non più quando, il P.M. abbia già promosso l'azione penale formulando l'imputazione «nei casi previsti nei titoli 2, 3, 4 e 5, del libro 6, ovvero con la richiesta di rinvio a giudizio». (La Cassazione ha precisato che l'obbligo suddetto non vige non solo nel caso in cui la custodia cautelare in carcere sia stata disposta in una fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari, ma neppure nell'ipotesi in cui il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di custodia in carcere nella fase delle indagini preliminari, venga catturato successivamente alla conclusione di tale fase).

Cass. pen. n. 4047/1992

Nel giudizio di riesame e in quello di legittimità avverso l'ordinanza del tribunale del riesame non è ammissibile dedurre né la nullità dell'interrogatorio che, a norma dell'art. 294 c.p.p., segue all'ordinanza di custodia cautelare né la eventuale conseguente perdita di efficacia di quest'ultima (art. 302 c.p.p.). Tali nullità vanno dedotte dinanzi allo stesso giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, con il mezzo di impugnazione di cui all'art. 310 c.p.p.

Cass. pen. n. 3668/1992

La competenza a procedere all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. spetta al Gip anche nel caso in cui egli abbia rigettato l'istanza di applicazione della misura cautelare e la stessa sia stata disposta dal tribunale per il riesame in seguito ad appello del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il Gip aveva sollevato conflitto sostenendo che la competenza a provvedere all'interrogatorio spettava al tribunale, sul rilievo che avendo il suo ufficio ritenuto che non ricorressero le condizioni per l'applicazione della misura cautelare, non poteva procedere anche all'interrogatorio che ha lo scopo di accertare la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura e le esigenze cautelari; la Cassazione ha invece ritenuto la competenza del Gip, osservando che in casi del tipo di quello considerato questi, mediante l'interrogatorio, deve valutare se permangono le condizioni ravvisate dal tribunale con l'ordinanza applicativa della misura cautelare, ed ha conseguentemente enunciato il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 3000/1992

Il giudice per le indagini preliminari, dopo l'esecuzione della ordinanza che dispone una misura cautelare, deve provvedere, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., all'interrogatorio della persona in stato di custodia per accertare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari della misura, conducendo l'interrogatorio secondo quanto esige l'art. 294 quarto comma e con le modalità indicate negli artt. 64 e 65 c.p.p. Dal primo comma del predetto art. 65 discende che il tribunale del riesame, una volta che accerti che, quanto meno nell'interrogatorio, il fatto risulti contestato all'indagato nella sua reale dimensione, abbia il potere-dovere di trarre da quella contestazione tutte le conseguenze in ordine alle misure cautelari, come dispone l'art. 294 quarto comma, ivi comprese quelle previste nell'art. 275 terzo comma c.p.p., se trattasi di reato ivi elencato.

Cass. pen. n. 1824/1992

Il decreto con il quale il giudice dà atto dell'assoluto impedimento a procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (art. 294, comma ottavo, c.p.p.) va ritenuto inoppugnabile in base al principio di tassatività dei mezzi di gravame. Nè la sottoponibilità a censura di tale provvedimento potrebbe farsi discendere dall'art. 111 Cost. Infatti, l'obbligo di motivare il differimento dell'interrogatorio non è funzionale all'attribuzione di una legittimazione al gravame, ma si collega esclusivamente all'esigenza di predisporre un regime di controllo «interno», al fine di verificare se il potere discrezionale sia stato correttamente esercitato dal giudice e di predisporre rimedi di ordine extraprocessuale nel caso di uso improprio di tale potere; per un altro verso, la funzione di garanzia assegnata all'interrogatorio previsto dal citato art. 294 (e, conseguentemente, al suo differimento) non implica alcun coinvolgimento della relativa disciplina nell'area dell'art. 13 Cost., non derivando dall'espletamento di esso alcuna diretta conseguenza sulla libertà personale, in quanto soltanto l'assenza dell'interrogatorio nel prescritto termine di cinque giorni e non pure il mancato espletamento di esso in conseguenza del provvedimento motivato di differimento comporta la cessazione dello status custodiae.

Cass. pen. n. 1964/1992

La nullità di notifica dell'avviso dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. esula dai limiti istituzionali del giudizio di riesame, giacché non attiene alle condizioni di legittimità e di merito per l'emissione del provvedimento cautelare, mentre l'esame delle condizioni di successiva inefficacia, tra cui rientra l'omissione dell'interrogatorio, rientra nella competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari davanti a cui devono essere dedotte, e il relativo provvedimento è soggetto ai mezzi di impugnazione di cui all'art. 310 c.p.p.

Cass. pen. n. 143/1992

La circostanza che nell'espletamento dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare il giudice adotti «metodi investigativi » non compromette la validità dell'interrogatorio stesso, purché venga realizzata la finalità di garanzia alla base della previsione di cui all'art. 294 c.p.p. Eventuali deviazioni dallo schema-tipo dell'interrogatorio di garanzia non potranno essere fatte valere (in un regime fondato sul principio di tassatività delle nullità) come cause di invalidità dell'atto e, a fortiori, come causa di caducazione dello status custodiae.

Cass. pen. n. 781/1991

Il giudice che emetta un provvedimento di custodia cautelare deve procedere all'interrogatorio ancorché per gli stessi fatti altro giudice lo abbia effettuato a seguito di propria ordinanza di custodia. Infatti, l'interrogatorio, quando è condotto dal giudice, è uno strumento di controllo e di garanzia finalizzato, con l'instaurazione del contraddittorio con l'interessato, alla immediata verifica della sussistenza dei presupposti della misura cautelare disposta, con riferimento alle condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari, alle esigenze cautelari e ai criteri di adeguatezza che ogni giudice che emette un provvedimento di custodia cautelare ha un autonomo dovere di controllo e di garanzia. (Nella specie il provvedimento impugnato aveva ritenuto la superfluità del secondo interrogatorio anche perché il secondo provvedimento di custodia cautelare era stato emesso nei termini di cui all'art. 27 c.p.p. ed era quindi collegato a provvedimento già disposto da giudice dichiaratosi incompetente. La Suprema Corte, che ha ritenuto efficace il primo provvedimento in assenza di declaratoria di incompetenza ex art. 27 c.p.p. ha notato che il problema comunque non muta a secondo che il successivo provvedimento possa o non possa collegarsi al primo. Infatti, anche nel primo caso la comminatoria di perdita di efficacia della misura adottata da giudice incompetente, non assolve date condizioni, attiene solo al suo profilo funzionale, non alla sua validità ed autonomia, mentre il nuovo provvedimento non revoca il precedente ma si congiunge ad esso con una propria autonomia).

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