Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 292 del 29 marzo 1999

(3 massime)

(massima n. 1)

Atteso il disposto dell'art. 236, comma 2, att. coord. trans. c.p.p., secondo cui «nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge», deve ritenersi che, nel caso di provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza, con la procedura di cui all'art. 666 c.p.p., richiamata dall'art. 678, comma 1, stesso codice, il termine per proporre ricorso per cassazione non sia quello di 10 giorni previsto dall'art. 71 ter della citata legge n. 354/1975 (non più operante in quanto ricompreso appunto nel capo II bis del titolo II), ma quello ordinario di 15 giorni previsto per tutti i provvedimenti di camera di consiglio dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p., indubbiamente ricompreso fra le «disposizioni sulle impugnazioni» richiamate nel comma 6 del summenzionato art. 666 c.p.p.

(massima n. 2)

L'art. 483 c.p. prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta. Nell'ipotesi, invece, di cui agli artt. 48 e 479 c.p. la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, sicché la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato. (La Corte Suprema ha ritenuto la configurabilità del reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. in una fattispecie in cui era stata presentata al pubblico ufficiale la falsa attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario, essendo tale attività lavorativa presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno).

(massima n. 3)

La fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione e la genuinità della prova, ai sensi dell'art. 292, secondo comma, lett. d), c.p.p., è necessaria solo quando la misura sia applicata per tutelare la suddetta esigenza, e non occorre se la misura sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 c.p.p., essendo inutile fissare un termine di durata quando la misura cautelare deve continuare ad essere applicata per la salvaguardia delle altre esigenze cautelari.

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