Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1990 del 12 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), c.p.p. non può essere desunto esclusivamente da una mera presunzione, quale è la condizione di straniero dell'indagato, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto in termini di attualità, la reale ed effettiva preparazione della fuga. Non è sufficiente pertanto ad integrare l'esigenza cautelare suddetta la circostanza che l'indagato straniero, si sia portato, dopo la commissione del fatto addebitatogli, nel suo paese d'origine e di abituale dimora, apparendo tale spostamento, di per sè, fisiologico alla condizione di vita del soggetto piuttosto che indice di una deliberata volontà di sottarsi al concreto esercizio della giurisdizione italiana. (Fattispecie di annullamento dell'ordinanza di custodia in carcere nella parte relativa alla ritenuta esigenza cautelare, ravvisata esclusivamente nella condizione di straniero del prevenuto, ed alla connessa adeguatezza della misura).

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