Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3128 del 20 ottobre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di misure cautelari personali, l'art. 274 c.p.p. — nel definire i criteri di una prognosi di pericolosità dell'indagato simmetrica al periculum in mora civilistico — accoglie nella norma della lett. c) l'esigenza di prevenzione speciale da riconnettersi al concreto pericolo della reiterazione di gravi delitti «con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede». Poiché il giudizio prognostico è basato su elementi obiettivi («specifiche modalità e circostanze del fatto») e sulla «personalità dell'imputato» (da valutare nel complesso dei suoi elementi utili per l'analisi prognostica), quanto al pericolo della commissione di reati della stessa specie, mentre il pericolo deve essere concreto cioè realistico ed effettivo, il delitto prospettabile come risultante del giudizio prognostico deve imporsi con caratteristiche tali di compromissione della difesa sociale da legittimare la restrizione della libertà. Dovendosi assumere come delitti della stessa specie fattispecie lesive della stessa categoria di interessi ovvero di valori aventi rilievo costituzionale, e non già come delitti che violino la stessa disposizione di legge, ovvero che presentano caratteri fondamentali comuni rispetto a quello commesso in precedenza (secondo la nozione offerta dall'art. 101 c.p. per definire i reati della stessa indole, che incentrandosi su una valutazione della tendenza a delinquere, esula dalla ratio della norma in esame), il legislatore ha ritenuto che la reiterazione di siffatti crimini rafforzi il rischio di sacrificio incisivo e talvolta irreversibile in termini apprezzabili socialmente dell'interesse tutelato. (Nella specie, con riguardo al delitto elettorale di cui all'art. 97 d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361, sono stati ritenuti delitti della stessa specie quegli illeciti offensivi del corretto esercizio dei diritti politici e dell'attività pubblica in genere nonché compromissivi del funzionale svolgimento delle istituzioni pubbliche).

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