Cassazione penale Sez. I sentenza n. 925 del 3 giugno 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impugnazione presentata dalle parti private con telegramma o raccomandata deve recare la sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore e ciò vale anche quando l'impugnazione sia consegnata dal detenuto in busta chiusa al direttore del carcere e quest'ultimo si limiti ad inoltrarla alla autorità giudiziaria; l'art. 123 c.p.p. che equipara le dichiarazioni fatte al direttore del carcere a quelle ricevute dall'ufficio giudiziario, trova applicazione infatti quando il direttore del carcere riceva la dichiarazione e non quando si limiti ad essere destinatario del plico chiuso che la contiene.

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