Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28733 del 10 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ordinanza cautelare, non sussiste alcuna nullitą allorquando sia indicato come luogo di adozione del provvedimento, rientrante nel concetto di data ai sensi dell'art. 111 c.p.p., una cittą diversa dalla sede del giudice ma pur sempre rientrante nella circoscrizione giudiziaria cui il magistrato sia addetto. (Applicando il principio la Corte ha ritenuto perfettamente integrato il requisito della data con l'indicazione di Treviso quale luogo di emissione del provvedimento, trattandosi di ordinanza del Gip del Tribunale di Venezia che aveva agito con competenza distrettuale ai sensi dell'art. 328 comma 1 bis c.p.p.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.