Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1589 del 17 ottobre 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di capacità del giudice, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178 lett. a) c.p.p. l'inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenuto, atteso che l'art. 33 comma secondo c.p.p. stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. (Principio affermato con riguardo alla decisione di designazione del nuovo giudice adottata dal presidente di sezione anziché dal presidente del tribunale).

(massima n. 2)

La richiesta di riesame, per il profilo delle esigenze cautelari, dei provvedimenti che dispongono una misura cautelare personale deve essere dichiarata inammissibile allorché sia già intervenuta sentenza di condanna, atteso che il giudice della libertà, in difetto di elementi sopravvenuti, non è legittimato a vagliare nuovamente la relativa questione (come pure quella riguardante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) divenuta di esclusiva competenza del giudice di appello del procedimento principale di merito.

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