Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1893 del 9 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquiditą ed esigibilitą. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, č idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualitą di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (nella specie, atto di concessione di ipoteca volontaria).

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