Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2007 del 25 giugno 1971

(2 massime)

(massima n. 1)

I creditori dell'eredità beneficiata si trovano in una situazione uguale a quella dei creditori separatisti per quanto concerne la separazione dei patrimoni del defunto e dell'erede; conseguentemente lo Stato, nella veste di creditore della imposta di successione nei confronti dell'erede, non può esercitare in danno dei creditori dell'eredità beneficiata alcun privilegio fiscale sui beni del defunto; detti beni possono concorrere solo de residuo al soddisfacimento del tributo.

(massima n. 2)

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede. Gli effetti sostanziali della separazione si producono anche quando l'eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario, poiché tale accettazione, sebbene operata essenzialmente in favore dell'erede, comporta la separazione dei patrimoni del defunto e dell'erede.

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