Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19527 del 19 dicembre 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di assegno di mantenimento a seguito di separazione personale tra coniugi, la richiesta di emissione dell'ordine a terzi, ai sensi dell'art. 156, sesto comma, c.c., di versamento diretto a proprio favore di parte delle somme di denaro da essi dovute all'obbligato può essere proposta per la prima volta anche nel corso del giudizio di secondo grado, trovando nel caso applicazione il c.d. principio rebus sic stantibus, purché risulti sempre rispettato il principio del contraddittorio, a garanzia del diritto di difesa del coniuge obbligato in sede di accertamento della sua inadempienza.

(massima n. 2)

Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio deve essere considerata anche l'indennità di servizio all'estero attribuita ai diplomatici a norma dell'art. 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, ancorché non abbia natura retributiva dal punto di vista contributivo e fiscale e sia attribuita per fronteggiare i possibili maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all'estero. Infatti assume rilievo ai fini in questione che tale indennità, mirando a far fronte ad esigenze di rappresentanza connaturate alle funzioni esercitate, determini migliori condizioni di vita sul piano economico, da cui non può prescindersi nel giudizio sulla adeguatezza della condizione economica dell'ex coniuge rispetto alla situazione precedente, nel perseguimento del fine di ripristinare per quanto possibile un certo equilibrio.

Articoli correlati

(massima n. 3)

In materia di famiglia, nella determinazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del coniuge obbligato in sede di separazione personale tra coniugi (e del pari nella determinazione dell'ammontare di quello divorzile) non deve tenersi conto (anche) dell'assegno per oneri di rappresentanza introdotto, in tema di trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, dall'art. 171 bis D.P.R. n. 18 del 1967 (inserito dall'art. 6 D.L.vo n. 62 del 1998), giacché trattasi (come si desume alla stregua della previsione di cui al comma 6 secondo cui i relativi percettori debbono, al termine di ogni esercizio finanziario, depositare presso l'ufficio di appartenenza la documentazione idonea a giustificare le spese sostenute nonché autocertificazione attestante l'ammontare globale delle spese sostenute e versare sul conto corrente valuta tesoro le somme eventualmente non utilizzate) di emolumento diverso dall'indennità di servizio estero, non costituente reddito e finalizzato a sollevare il diplomatico, nei limiti in cui risultino effettivamente sostenuti, dagli oneri di rappresentanza derivanti dalla carica altrimenti a suo carico, il cui computo ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in questione risulta inconciliabile con l'obbligo di suo riversamento all'erario per la parte non consumata.

Articoli correlati

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.