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Articolo 6 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)

Dispositivo dell'art. 6 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:

a. data dell’inizio del rapporto di lavoro;
b. livello di appartenenza, mansione;
c. durata del periodo di prova;
d. esistenza o meno della convivenza;
e. la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro. Per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
f. durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione;
g. eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h. per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla giornata di riposo settimanale spettante alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 13, ultimo comma;
i. retribuzione pattuita;
j. luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
k. periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
l. indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
m. obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale, come indicato all’art.53;
n. eventuale presenza di impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione;
o. applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.

2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti. Le variazioni delle condizioni contrattuali, non meramente occasionali, dovranno essere concordate.

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