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Articolo 703 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Accensioni ed esplosioni pericolose

Dispositivo dell'art. 703 Codice Penale

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa(1) spara armi da fuoco [704](2), accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese(3).

Note

(1) Mentre per "pubblica via" si intendono i luoghi di transito come le piazze e gli slarghi, per luoghi "in direzione di essa" si indicano fatti che, seppur commessi nella propria abitazione, sono idonei a far giungere oggetti pericolosi sulla pubblica via.
(2) Vi rientrano anche le armi ad aria compressa e le pistole lanciarazzi, non invece le semplici armi giocattolo.
(3) L'aggravante si realizza solo se è presente un numero di persone superiore a quello di norma proprio di un centro abitato.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare i beni della vita e dell'incolumità dei singoli consociati.

Spiegazione dell'art. 703 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è la sicurezza pubblica, unitamente all'ordine pubblico.

Trattasi di reato di pericolo, in relazione alla possibilità concreta che esplosioni di ordigni in centro abitato, o sulla pubblica via, senza la predisposizione di opportune cautele, compromettano l'incolumità delle persone.

Il secondo comma disciplina una specifica circostanza aggravante, qualora il fatto sia commesso in luogo in cui vi sia un'adunanza di persone.


Massime relative all'art. 703 Codice Penale

Cass. pen. n. 15697/2022

In tema di detenzione di materie esplodenti, la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. è volta a tutelare la vita e l'incolumità fisica riferibili a un numero indeterminato di soggetti e richiede la mera coscienza e volontà del fatto, mentre il delitto previsto dall'art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895, pur potendo avere ad oggetto lo stesso elemento materiale, tutela l'ordine pubblico e richiede il dolo specifico, consistente nel fine di incutere timore, di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica.

Cass. pen. n. 19621/2017

In tema di accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.), l'ipotesi del fatto commesso in luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone (comma 2) non costituisce figura autonoma di reato, bensì circostanza aggravante, avente natura oggettiva, la cui configurazione presuppone la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie base tipizzati al comma 1.

Cass. pen. n. 18062/2010

Non integra il reato di accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.) l'uso di un fucile ad aria compressa che può, a seguito di perizia, essere considerato arma da sparo, ma non arma da fuoco - la quale per definizione comporta una fiammata o un'esplosione causata da materiale infiammabile, come la polvere da sparo - con la conseguenza che lo sparo in luogo pubblico può integrare il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) ma non quello di esplosione pericolosa.

Cass. pen. n. 43003/2005

Integra la contravvenzione di esplosioni pericolose (art. 703 c.p.) la condotta del soggetto che, sebbene abbia regolarmente denunciato la detenzione di un'arma comune da sparo, esploda con la stessa in luogo abitato colpi d'arma da fuoco, in quanto la legittima detenzione non costituisce «licenza» per effettuare l'esplosione.

Cass. pen. n. 12496/1999

Non sussiste concorso apparente di norme tra la figura di reato prevista dall'art. 575 c.p. e quella prevista dall'art. 703 stesso codice, perché le due fattispecie si differenziano, oltre che per la diversa oggettività giuridica, per gli elementi costitutivi che la compongono.

Cass. pen. n. 1321/1995

L'ipotesi sanzionata dall'art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose) integra un reato di pericolo, in relazione alla possibilità concreta che esplosioni di ordigni in centro abitato, o sulla pubblica via — senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione — compromettano l'incolumità delle persone. Da tanto consegue che, poiché anche l'esplosione di un comune petardo a distanza ravvicinata da persone può essere lesivo delle persone stesse, il semplice riferimento a siffatto tipo di ordigno non esclude la sussistenza del reato.

Cass. pen. n. 11188/1994

Non è configurabile il reato di cui all'art. 703 c.p. nel fatto di esplodere dei colpi con un'arma giocattolo.

Cass. pen. n. 342/1973

La norma dell'art. 703 c.p. espressamente prevede il divieto di sparare, in luogo abitato, armi da fuoco, senza alcun riferimento alla diversa categoria di armi da sparo. Non integra pertanto gli estremi della contravvenzione di cui al citato art. 703 lo sparo, in luogo abitato, di una carabina ad aria compressa, che è arma da sparo e non arma da fuoco.

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Firenze . G. chiede
mercoledì 12/12/2018 - Piemonte
“il lancio volontario di petardo dall'abitacolo di autovettura è perseguibile
giuridicamente e/o penalmente ?

grazie e saluti,fir”
Consulenza legale i 17/12/2018
Il nostro codice penale ovviamente non contiene una disposizione specifica in merito al lancio di petardi dall’autovettura.

D’altro canto non possono sottacersi i profili di pericolo susseguenti a tale condotta che ben potrebbero integrare due distinti illeciti penalmente perseguiti e, nello specifico, il reato di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 del codice penale e il reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 del codice penale.

Quanto al primo reato, questo mira a tutelare la pubblica incolumità e per la sua sussistenza non è richiesto il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone essendo sufficiente il realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare (Cass. Pen. Sez. III, 22.12.2005).
Indubbiamente il lancio di petardi da un’autovettura, sebbene possa concludersi senza alcuna lesione in danno ai passanti, potrebbe arrecare un pericolo per la pubblica incolumità e dunque integrare il reato in questione.

Va comunque detto che la condotta sopra descritta potrebbe avere conseguenze ulteriori rispetto al mero “fastidio” arrecato all’ordine pubblico, ben potendo il petardo lanciato lesionare un passante.
In questo caso il comportamento in questione potrebbe essere sussunto nell’alveo del reato di lesioni personali colpose. Si tratta di un reato che punisce qualsiasi condotta che materialmente offenda l’integrità fisica di un soggetto determinato, quand’anche l’obiettivo principale del soggetto agente non fosse quello di – appunto – ledere l’altrui integrità fisica.

Potrebbe altresì rilevare la contravvenzione di cui all’art. 703 del codice penale, sebbene non sia così scontato che al petardo possano essere equiparati le armi, i fuochi d’artificio, i razzi, gli aerostati con fiamme e in genere le altre accensioni pericolose.

Stando così le cose si sconsiglia caldamente di porre in essere il comportamento descritto in quesito, trattandosi di una condotta estremamente rischiosa che potrebbe avere conseguenze di non poco conto.