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Articolo 501 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

Dispositivo dell'art. 501 Codice Penale

(1)Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie(2) false, esagerate o tendenziose [265, 269, 656] o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci(3), ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822 [501bis].

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

  1. 1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
  2. 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani(4).

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [28, 32 quater, 518](5).

Note

(1) La fattispecie, nota come aggiotaggio, ha subito una diminuzione del proprio ambito di operatività dopo l'introduzione dei reati di cui all'art. 501 bis, nonché di altri delitti inseriti nella legislazione speciale.
(2) Per notizie s'intendono le indicazioni circostanziate e precise a riguardo di avvenimenti che ineriscono al mondo economico, finanziario, commerciale o politico. Si caratterizzano dunque per avere contenuto oggettivo, di conseguenza non rientrano in tale categoria le valutazioni personali, le critiche o le impressioni soggettive.
(3) Secondo un'interpretazione soggettiva, l'espressione "altri artifici" riguarda tutti quei mezzi usati in modo fraudolento, ma non necessariamente illeciti di per sé, requisito invece richiesto da quella parte della dottrina che appoggia un'interpretazione oggettiva.
(4) Una specificazione ritenuta superflua, in quanto la punibilità all'estero è già prevista dall'art. 6.
(5) In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

Ratio Legis

La ratio della norma in esame si coglie nella necessità di tutelare il sistema economico nazionale, relativamente alla circolazione delle merci e dei valori.

Spiegazione dell'art. 501 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela non è l'interesse economico dei singoli operatori, bensì l'interesse pubblicistico a che i prezzi si formino seguendo le fisiologiche regole del mercato o tramite l'intervento della Autorità Indipendenti.

Il reato può essere commesso tramite la pubblicazione o divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose, oppure attraverso atri artifizi idonei a turbare il mercato interno dei valori o delle merci.

Nello specifico, viene sanzionata una attività fraudolenta, posta in essere per aumentare o diminuire i prezzi sul mercato, evidentemente per fini speculativi.

Di particolare interesse è la nozione di “altri artifici”, potendovi rientrare tutte quelle condotte che non trovano espressa definizione o che si differenziano da quelle elencate dalla norma. Di conseguenza, non si è mancato di sottolineare come le critiche o i giudizi, non rientrando nel concetto di “notizia”, possano assumere rilevanza penale, qualora abbiano il carattere, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, dell'artificiosità, contenendo in sé elementi tesi ad ingannare, sfruttando situazioni anormali atte a turbare il mercato.

Trattasi di reato a consumazione anticipata e di pericolo, dato che non è necessario un effettivo turbamento del mercato, ma solo l'idoneità della condotta. Per contro, l'effettivo verificarsi del turbamento configura un'ipotesi aggravata.

Secondo la giurisprudenza più avveduta, è comunque indispensabile la sussistenza di un pericolo concreto, e non meramente astratto o presunto.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, mentre la giurisprudenza e la dottrina ritengono che sia necessario il dolo specifico di turbare il mercato interno delle merci, la Corte Costituzionale ha invece sostenuto che il turbamento del mercato sia semplicemente la necessaria conseguenza della condotta, e pertanto si richiede il dolo generico, consistente nella volontà di determinare l'aumento o il ribasso del prezzo delle merci. La successiva giurisprudenza si è allineata su tale posizione.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La fattispecie in esame, comunemente nota come aggiotaggio, punisce chi, al fine di turbare il mercato interno di valori e merci, pubblica o divulga notizie false, esagerate o tendenziose, o utilizza altri artifici idonei a causare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci o dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato.

Quella punita dall'art. 501 c.p. rappresenta la forma comune di aggiotaggio, ma l'ordinamento italiano ne punisce anche la forma societaria e bancaria, disciplinata dall'art. 2637 del c.c..

La condotta tipica dell'aggiotaggio comune consiste nella pubblicazione o divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose, oppure nella realizzazione di altri artifici idonei a provocare una variazione del prezzo delle merci o dei dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel mercato pubblico. A tal fine, per pubblicazione si intende la diffusione a mezzo stampa, mentre con divulgazione si fa riferimento ad ogni mezzo di diffusione pubblica diverso dalla stampa, risultando, pertanto, escluse tutte le comunicazioni riservate o, comunque, destinate ad un numero ristretto di persone.
Notizia è, poi, qualsiasi comunicazione di un determinato avvenimento formulata in modo sufficientemente preciso. Essa risulta falsa quando è oggettivamente difforme dalla realtà, mentre è esagerata o tendenziosa qualora il fondamento di verità venga alterato con l'aggiunta di elementi non veri. Ai fini dell'integrazione del delitto in esame la notizia divulgata deve necessariamente presentare una di queste tre caratteristiche.
Per altro artificio si intende, infine, qualsiasi altro mezzo doloso o, comunque, fraudolento, che risulti idoneo a produrre una variazione, al rialzo o al ribasso, dei prezzi delle merci o dei valori di mercato.
Il compimento di una condotta idonea rileva penalmente anche qualora sia commesso all'estero, purché sia stato attuato in danno delle valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

L'oggetto materiale del reato è costituito sia dalle merci o dai titoli il cui mercato o prezzo sia stato turbato a causa della condotta criminosa dell'agente, sia dalle persone che siano state destinatarie della divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose o degli altri artifici realizzati dall'agente. La norma in esame, per merci, intende i beni dotati di un valore economico, che sono i prodotti delle varie industrie e che costituiscono comunemente oggetto di scambio o di negoziazione commerciale, comprese le materie prime e le derrate alimentari, se dotate di tali caratteristiche. Non rileva, invece, che tali beni siano quotati in borsa o siano negoziabili nel pubblico mercato.
Con il termine valori, invece, il legislatore ha inteso far riferimento ai titoli di credito e alle monete, sia italiani che stranieri, oggetto di negoziazione in borsa o nei pubblici mercati.
Il delitto non è perfezionato nel caso in cui la condotta criminosa sia rivolta ad altri oggetti.

A parere della giurisprudenza, il delitto di aggiotaggio è un reato di pericolo concreto, non essendo necessaria la verificazione di un effettivo turbamento del mercato, ma essendo sufficiente il sorgere del pericolo che si verifichi una variazione del prezzo delle merci dei valori di mercato, come conseguenza della conoscenza da parte del pubblico delle notizie false, esagerate o tendenziose o degli altri artifici realizzati dall'agente.

È un reato a consumazione anticipata, per cui si considera consumato nel momento stesso in cui viene pubblicata o diffusa una notizia falsa, esagerata o tendenziosa, o quando vengono usati altri artifici idonei, risultando, pertanto, escluso il tentativo.

Quanto all'elemento psicologico, giurisprudenza e Corte Costituzionale si dividono. Secondo giurisprudenza e dottrina, ai fini dell'imputazione del delitto di aggiotaggio è necessario il dolo specifico, in quanto la norma richiede la precisa volontà di provocare un turbamento del mercato di merci e valori. A parere della Corte Costituzionale sarebbe, invece, sufficiente il dolo generico, in quanto il turbamento del mercato costituirebbe la necessaria conseguenza della condotta criminosa che viene attuata con la volontà di far aumentare o diminuire il prezzo delle merci.

La fattispecie in esame risulta aggravata se si verifica la variazione del prezzo di merci e valori.
La norma prevede, inoltre, l'applicazione di circostanze aggravanti speciali qualora, ad es., il fatto sia commesso all'estero in danno della valuta italiana, oppure quando dalla condotta criminosa sia derivato un deprezzamento della valuta nazionale o un rincaro di merci di comune o largo consumo.

La condanna per il delitto di aggiotaggio comporta l'interdizione dai pubblici uffici, nonché, ai sensi dell'art. 518 del c.p., la pubblicazione della sentenza.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

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