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Articolo 488 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

Dispositivo dell'art. 488 Codice Penale

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici(1).

Note

(1) Articolo modificato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Ratio Legis

Secondo la dottrina maggioritaria, il legislatore ha inteso tutelare non solo la fiducia della collettività nella genuinità dei documenti, ma anche la funzione e la finalità che caratterizzano l'atto su cui ricade la condotta criminosa.

Spiegazione dell'art. 488 Codice Penale

La disposizione costituisce un'ipotesi di norma sussidiaria, dato che si applica solamente quando oggetto materiale del reato sia un foglio bianco diverso da quello di cui agli articoli 486 e 487 e qualora non vi sia diritto di riempire il foglio.

La fattispecie si configura, ad ogni modo, non solo quando colui che commette la falsità sia del tutto sfornito del diritto di riempire il foglio in bianco per averne acquistato il possesso in modo illegittimo, ma anche quando, pur avendone acquistato legittimamente il possesso, la facoltà o l'obbligo di riempirlo venga meno per fatti successivi.

Sussiste così il delitto di falsità materiale di cui al presente articolo e all'articolo 491 nell'ipotesi di riempimento abusivo di una cambiale in bianco, rilasciata in garanzia, effettuato prima che l'inadempimento si sia verificato ovvero dopo che l'obbligazione sia stata altrimenti estinta.

Massime relative all'art. 488 Codice Penale

Cass. pen. n. 4647/1993

Ai fini della fattispecie di cui agli artt. 488 e 485 c.p. (falsità su foglio firmato in bianco costituente scrittura privata, diversa da quella prevista dagli artt. 486 e 487 c.p.), per «vantaggio» va inteso ogni possibile utilità materiale o morale che l'agente si ripromette di conseguire. (Secondo la Suprema Corte in tale nozione rientra, dunque, anche la sospensione dello sfratto che la parte si ripromette di ottenere mediante l'esibizione di un falso contratto di affitto essendo irrilevante, ai fini del falso, la possibilità di realizzare il risultato avuto di mira).

Cass. pen. n. 12883/1989

Non si ha immutazione del fatto se, contestata l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 486 c.p., la condanna intervenga in relazione al reato di cui all'art. 488 stesso codice.

Cass. pen. n. 6034/1981

L'ipotesi prevista dall'art. 488 c.p., per la quale sono applicabili le pene stabilite per le falsità materiali, ricorre quando l'agente sia venuto in possesso del foglio firmato in bianco per un titolo diverso da quello che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo. Ciò può avvenire così se il foglio sia posseduto per causa illegittima (furto, rapina, estorsione), come quando sia posseduto per causa legittima, ma anche nel possessore l'obbligo o la facoltà di riempimento.

Cass. pen. n. 2832/1981

Il criterio distintivo fra il reato di cui all'art. 486 c.p. e quello di cui all'art. 488 c.p. consiste nel fatto che il primo esige nel soggetto attivo il possesso di un documento che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, mentre il secondo presuppone che l'autore del reato abbia conseguito il possesso del foglio in bianco in modo illegittimo (ad esempio, per furto, appropriazione indebita, truffa) ovvero legittimamente ma senza obbligo o facoltà di riempirlo (ad esempio, a titolo di custodia).

Cass. pen. n. 4400/1980

Il delitto di falsità materiale previsto dall'art. 488 c.p. si verifica non solo quando colui che commette la falsità sia del tutto sfornito del diritto di riempire il foglio in bianco per averne acquistato il possesso in modo illegittimo, ma anche quando pur avendone acquistato legittimamente il possesso non sia provvisto al momento del riempimento di valido mandato ad scribendum, o perché tale mandato non sia mai esistito o perché non sia valido in quel momento (per esempio, in caso di prestazioni corrispettive, perché soggetto alla condizione sospensiva dell'esecuzione della prestazione da effettuarsi per prima).

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